Sentenza o decisione senza scheda
Dispositiv
- Il ricorso per cassazione 29 maggio 1998 di _____________ è stralciato dai ruoli .
- Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico; compensate le ripetibili.
- Intimazione a: __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 05.10.1998 16.1998.72
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.98.00072 Lugano 5 ottobre 1998 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 maggio 1998 presentato da _____________ (patr. dallo studio ____________) contro la sentenza 11 maggio 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa civile inappellabile promossa con istanza 1° aprile 1998 da _____________ (patr. dallo studio legale _____________) con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’982.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, considerato che con il presente tempestivo gravame -al quale è stato accordato effetto sospensivo- _____________ è insorta contro la sentenza 11 maggio 1998 con la quale il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona l’ha condannata a pagare alla ditta _____________ l’importo di fr. 2’982.- a saldo della fattura emessa il 26 settembre 1997 per la fornitura e il montaggio di 4 stenditoi, rigettando nel contempo l’opposizione interposta al PE sopra menzionato; che con osservazioni 6 luglio 1998 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso; che con scritto 28 settembre 1998 la ricorrente ha comunicato a questa Camera di ritirare il ricorso avendo raggiunto con la controparte un accordo extragiudiziale; che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale per desistenza della ricorrente (art. 352 cpv. 1 CPC); che dovendo considerare la desistente alla stregua di una soccombente (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, n. 10 ad art. 148 CPC), alla stessa devono essere caricate le spese del presente giudizio; che alla controparte non vengono riconosciute ripetibili di questa sede, avendovi la stessa rinunciato con scritto 25 settembre 1998; richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 29 maggio 1998 di _____________ è stralciato dai ruoli . 2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico; compensate le ripetibili. 3. Intimazione a: __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria