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16.1998.70

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-10-06 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso per cassazione 11 maggio 1998 di _____________ è accolto . Di conseguenza la sentenza 30 aprile 1998 del Giudice di pace del Circolo di Lugano è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.

E. 2 Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.

E. 3 Intimazione a: __________ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 06.10.1998 16.1998.70

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.98.00070 Lugano 6 ottobre 1998 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 11 maggio 1998 presentato da _____________ contro la sentenza 30 aprile 1998 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa civile inappellabile promossa con istanza 12 gennaio 1998 da _____________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’858.60 oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 12 gennaio 1998 _____________, titolare di un garage a __________, ha convenuto in giudizio _____________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’858.60 a saldo della fattura  emessa il 1° aprile 1997 (doc. B) per lavori di riparazione eseguiti sul veicolo di quest’ultimo; che con il querelato giudizio il primo giudice, ritenendo sufficientemente comprovato il credito di parte istante sulla base delle prove documentali agli atti rimaste incontestate dal convenuto che non ha partecipato all’udienza, ha accolto l’istanza; che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo, _____________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC: il ricorrente si duole in particolare della lesione del suo diritto di essere sentito per non aver potuto partecipare al contraddittorio non essendogli pervenuta la relativa citazione; che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni; che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 4 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni; che nella concreta fattispecie con ordinanza 9 aprile 1998, spedita mediante invio raccomandato no. __________, il giudice di pace ha citato le parti all’udienza del 22 aprile 1998 per la discussione; che la raccomandata destinata a _____________ non è stata ritirata dall’interessato e, scaduto il periodo di giacenza, è stata rinviata al mittente; che il ricorrente sostiene di non aver ricevuto né la citazione né tantomeno l’invito di ritiro (art. 157 Ordinanza della legge sul servizio delle poste: RS 783.01); che quando, come in concreto, il destinatario di una raccoman-data contesta di averla ricevuta e la prova del contrario non può essere portata, non è corretto parlare di notifica conforme, atteso che non si può escludere un errore da parte del funzionario postale (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 124, n. 3); che quindi, in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC secondo il quale gli atti di procedura sono nulli se la parte contro la quale l’atto è diretto non è stata posta in condizione di rispondere, la citazione all’udienza del 22 aprile 1998 deve essere dichiarata nulla, così come ogni atto successivo, in particolare la sentenza impugnata; che l’incarto deve così essere ritornato al giudice di pace affinché proceda ad un nuovo giudizio previa riconvocazione delle parti all’udienza di discussione dell’istanza; che vista la particolarità del caso non si prelevano spese né tasse di giustizia, né si giustifica l’assegnazione di un’indennità al ricorrente richiamati gli art. 327 segg., 148 segg. CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 11 maggio 1998 di _____________ è accolto . Di conseguenza la sentenza 30 aprile 1998 del Giudice di pace del Circolo di Lugano è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi. 2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. 3. Intimazione a: __________ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria