Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 21.10.1998 16.1998.69
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.98.00069 Lugano 21 ottobre 1998 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 maggio 1998 presentato da _____________ contro la sentenza 27 aprile 1998 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa civile inappellabile promossa con istanza 14 agosto 1996 nei confronti di _____________ rappr. dall’_____________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 518.60 oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 318.60, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: 1. Con istanza 14 agosto 1996 l’avv. _____________ ha convenuto in giudizio la _____________, con la quale aveva stipulato un contratto di assicurazione mobilia domestica, al fine di ottenere il pagamento di fr. 518.60. L’importo fatto valere in giudizio è composto di: fr. 318.60 a saldo del danno di complessivi fr. 718.60 subito dal televisore dell’istante danneggiato da un fulmine (doc. C) -importo sul quale la convenuta ha versato unicamente fr. 400.-, e fr. 200.- pari alla franchigia trattenuta da quest’ultima su un sinistro occorso al figlio dell’istante che ha notificato la rottura di un bastone da golf del valore di fr. 390.- durante un trasporto aereo. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria ribadendo, limitatamente al secondo sinistro, il benfondato della trattenuta di una franchigia di fr. 200.- sul danno al bagaglio così come previsto dalle condizioni generali del contratto di assicurazione. 2. Con il querelato giudizio il primo giudice ha integralmente accolto l’istanza per quanto attiene alla richiesta di pagamento di fr. 318.60 in relazione al danneggiamento del televisore dell’istante, mentre ha respinto la sua richiesta di pagamento della franchigia di fr. 200.-, trattenuta che il primo giudice ha ritenuto fondata sulla base dell’art. 12 delle condizioni complementari all’assicurazione mobilia domestica _____________. 3. Con il presente tempestivo ricorso l’avv. _____________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per aver esteso al danneggiamento del bagaglio la franchigia prevista in caso di furto semplice. Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni 4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a). 5. Controverso nella concreta fattispecie è il fatto di sapere se la franchigia di fr. 200.- pattuita contrattualmente per il furto semplice, si estenda anche al danno subito dall’istante ancorché di tutt’altra natura e derivante da danneggiamento del proprio bagaglio durante un trasporto aereo. L’art. 12 delle condizioni complementari (CCA) all’assicurazione mobilia domestica _____________ (doc. N), sull’interpretazione del quale le opinioni delle parti divergono, è del seguente tenore: “A condizione che il furto semplice al di fuori del domicilio sia assicurato il bagaglio di viaggio è assicurato sino all’importo stabilito in caso di danneggiamento o perdita durante il trasporto effettuato mediante una ditta di trasporti. La franchigia convenuta viene dedotta”. Da parte sua il contratto assicurativo stipulato dal ricorrente prevede la copertura di diversi tipi di rischio, laddove la franchigia per il furto semplice fuori di casa è espressamente prevista in fr. 200.- (doc. M). È vero che -in base alla giurisprudenza sorta attorno all’applicazione dell’art. 33 LCA - clausole insolite, ambigue, oscure o che si prestano a una diversa lettura devono essere interpretate a scapito della parte che le ha redatte (DTF 116 II 347 consid. 2b). Tuttavia nel caso concreto non è necessario ricorrere a quella norma specifica poiché la stessa CCA 666, al suo art. 6 relativo alla copertura complementare mobilia domestica _____________, precisa in modo univoco proprio la questione delle franchigie. La norma stabilisce infatti: “La franchigia per danni causati da furto viene richiesta unicamente per danni causati da furto semplice”, ciò che la esclude per sinistri di altra natura, almeno laddove una franchigia non è stata espressa-mente pattuita.. Di fronte al chiaro tenore di questa clausola e alla completezza degli argomenti esposti nell’istanza, il giudice di pace avrebbe dovuto giungere a opposta conclusione, negando alla convenuta il diritto di trattenere una franchigia per il danneg-giamento del bagaglio durante il trasporto, siccome non pattuita contrattualmente (doc. N e O). Tutti questi elementi di giudizio non permettono quindi un’inter-pretazione diversa da quella proposta dall’istante, salvo cadere nell’arbitrio. Ne discende che il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere accolto. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera deve decidere il merito della controversia, con il conseguente integrale accoglimento dell’istanza nella misura di fr. 318. 60 oltre interessi del 5% dal 15 gennaio 1996 (doc. F, prima interpellazione agli atti, cfr. art. 102 cpv. 1 CO e Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 2. edizione, n. 5 e 7 ad art. 102 CO), e fr. 200.- oltre interessi del 5 % dal 14 agosto 1996 (data dell’istanza, prima interpellazione agli atti per quest’importo). Tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Le ripetibili dovute all'avv. __________ che ha difeso interessi propri vanno fissate prescindendo dalla TOA. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 18 maggio 1998 dell’avv. _____________ è accolto. Di conseguenza la sentenza 27 aprile 1998 del Giudice di pace del circolo di Lugano è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L’istanza è accolta. Di conseguenza _____________ è condannata a pagare all’avv. _____________ l’importo di fr. 318. 60 oltre interessi del 5% dal 15 gennaio 1996, e fr. 200.- oltre interessi del 5 % dal 14 agosto 1996.
2. La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di questa sede di fr. 30.-, da anticipare come di rito dalla parte istante, sono poste a carico della convenuta che rifonderà all’istante un’indennità di fr. 80.-. II. Le spese e tasse del presente giudizio, per complessivi fr. 80.- già anticipati dal ricorrente, sono poste a carico della controparte con l’obbligo di versare al ricorrente fr. 100.- a valere quale indennità per questa sede. III. Intimazione a: __________ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria