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16.1998.48

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-07-29 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Con istanza 27 novembre 1997 __________ha convenuto in giudizio la sua datrice di lavoro __________-presso la quale lavora in qualità di commessa dal 6 giugno 1994- al fine di ottenere il pagamento di fr. 500.–, ridotti in seguito a fr. 250.–. L’importo rivendicato corrisponde a quanto trattenuto dalla datrice di lavoro sullo stipendio di spettanza della lavoratrice per i mesi di agosto e settembre 1997 a parziale copertura di un danno di fr. 1’600.– dalla stessa subito per un ammanco di cassa, ammanco del quale la dipendente contesta essere responsabile. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria ribadendo il suo buon diritto alla trattenuta controversa effettuata sullo stipendio dell’istante e di un’altra sua dipendente __________pure addetta alle operazioni di cassa.

E. 2 Con il querelato giudizio il primo giudice, richiamandosi all’art. 321e CO, ha respinto l’istanza ritenendo giustificata la trattenuta effettuata dalla datrice di lavoro.

E. 3 Con il presente tempestivo ricorso __________è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento. La  ricorrente rimprovera al primo giudice di aver fondato il giudizio unicamente sul proprio convincimento senza però sostanziarlo, in particolare senza indicare i motivi per i quali ha ritenuto applicabile l’art. 321e CO. Con osservazioni 17 aprile 1998 la controparte postula la reiezione del gravame.

E. 4 Preliminarmente deve essere estromessa dall’incarto la documentazione allegata alle osservazioni siccome prodotta per la prima volta in questa sede ricorsuale (art 321 lett. CPC). Parimenti deve essere estromesso dall’incarto lo scritto 22 aprile 1998 della ricorrente e la lettera allo stesso allegata, non prevedendo il CPC la possibilità di formulare delle controsservazioni.

E. 5 Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente basa implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).

E. 6 Secondo

l’art. 321e cpv. 1 CO, disposto sul quale la convenuta basa la controversa

trattenuta salariale, il lavoratore è responsabile del danno che cagiona

intenzionalmente o per negligenza al datore di lavoro. La misura della

diligenza dovuta dal lavoratore si determina secondo la natura del singolo

rapporto di lavoro, avuto riguardo al rischio professionale, al grado

dell’istruzione o alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, nonché alle

cognizioni tecniche e alle attitudini del lavoratore, quali il datore di lavoro

conosceva o avrebbe dovuto conoscere.

La

responsabilità del lavoratore è subordinata a quattro condizioni: il danno, una

violazione contrattuale, una relazione di causalità e la colpa del lavoratore (

Streiff/von

Kaenel

, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 1992, n. 4 ad art. 321e CO).

Secondo il principio generale di cui all’art. 8 CC, il datore di lavoro deve

provare, oltre all’esistenza e la consistenza del danno, che questo è stato

cagionato da una violazione da parte del lavoratore dei propri obblighi

contrattuali, mentre spetta a quest’ultimo provare di non avere nessuna colpa (

Brühwiler

,

Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 1996, n. III ad art. 321e CO).

In

concreto, manca qualsiasi prova circa una violazione di obblighi contrattuali

da parte della dipendente, in particolare la convenuta non ha provato, e

tantomeno ha sostenuto, che l’ammanco di cassa sarebbe da addebitare a

negligenza o errore dell’istante.

Così

stando le cose, non avendo la convenuta fornito elementi atti a giustificare la

trattenuta effettuata sul salario di spettanza della lavoratrice, la diversa

conclusione del primo giudice deve essere cassata siccome arbitraria.

A

titolo abbondanziale si osserva che la sentenza dedotta in cassazione, oltre ad

essere frutto di un’errata applicazione dell’art. 321e CO da parte del primo

giudice, è pure carente dal punto di vista formale non avendo il giudice

indicato i motivi di fatto e di diritto sui quali ha basato il proprio

convincimento (art. 285 cpv. 2 lett. e CPC), ciò che di per sé avrebbe potuto

comportare la nullità della pronuncia. In particolare non è una motivazione

l’affermazione del giudice di essere “giunto al convincimento che nel caso in

questione esistano gli estremi per l’applicazione” di una norma di legge.

E. 7 Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera deve decidere il merito della controversia, considerando:

–      che l’istante non ha chiesto interessi di mora sul capitale che non le possono quindi essere riconosciuti;

–      che, trattandosi di una vertenza dipendente da un rapporto di lavoro, alle parti non possono essere caricate spese né tassa di giustizia (art. 417 lett. e CPC). Le indennità ripetibili (per entrambe le sedi) sono riconosciute e attribuite alla parte vincente (art. 148 cpv. 1 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC e l’art. 417 lett. e CPC pronuncia:             I. Il ricorso per cassazione 3 aprile 1998 di __________è accolto. Di conseguenza la sentenza 24 marzo 1998 del Giudice di pace del circolo di __________è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1.     L’istanza è accolta. Di __________ è condannata a pagare a __________l’importo di fr. 250.–.

2.     Il presente giudizio è esente da tasse e spese. __________verserà all’istante un’indennità di fr. 60.–. II. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. __________verserà alla ricorrente un’indennità di fr. 60.– per questa sede ricorsuale. III. Intimazione a: __________ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 29.07.1998 16.1998.48

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.98.00048 Lugano 29 luglio 1998 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 3 aprile 1998 presentato da __________ rappr. dal __________ contro la sentenza 24 marzo 1998 del Giudice di pace del circolo di Taverne nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 27 novembre 1997 nei confronti di __________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 500.–, domanda ridotta a fr. 250.– e respinta dal primo giudice; letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: 1. Con istanza 27 novembre 1997 __________ha convenuto in giudizio la sua datrice di lavoro __________-presso la quale lavora in qualità di commessa dal 6 giugno 1994- al fine di ottenere il pagamento di fr. 500.–, ridotti in seguito a fr. 250.–. L’importo rivendicato corrisponde a quanto trattenuto dalla datrice di lavoro sullo stipendio di spettanza della lavoratrice per i mesi di agosto e settembre 1997 a parziale copertura di un danno di fr. 1’600.– dalla stessa subito per un ammanco di cassa, ammanco del quale la dipendente contesta essere responsabile. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria ribadendo il suo buon diritto alla trattenuta controversa effettuata sullo stipendio dell’istante e di un’altra sua dipendente __________pure addetta alle operazioni di cassa. 2. Con il querelato giudizio il primo giudice, richiamandosi all’art. 321e CO, ha respinto l’istanza ritenendo giustificata la trattenuta effettuata dalla datrice di lavoro. 3. Con il presente tempestivo ricorso __________è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento. La  ricorrente rimprovera al primo giudice di aver fondato il giudizio unicamente sul proprio convincimento senza però sostanziarlo, in particolare senza indicare i motivi per i quali ha ritenuto applicabile l’art. 321e CO. Con osservazioni 17 aprile 1998 la controparte postula la reiezione del gravame. 4. Preliminarmente deve essere estromessa dall’incarto la documentazione allegata alle osservazioni siccome prodotta per la prima volta in questa sede ricorsuale (art 321 lett. CPC). Parimenti deve essere estromesso dall’incarto lo scritto 22 aprile 1998 della ricorrente e la lettera allo stesso allegata, non prevedendo il CPC la possibilità di formulare delle controsservazioni. 5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente basa implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a). 6. Secondo l’art. 321e cpv. 1 CO, disposto sul quale la convenuta basa la controversa trattenuta salariale, il lavoratore è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza al datore di lavoro. La misura della diligenza dovuta dal lavoratore si determina secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo al rischio professionale, al grado dell’istruzione o alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, nonché alle cognizioni tecniche e alle attitudini del lavoratore, quali il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere. La responsabilità del lavoratore è subordinata a quattro condizioni: il danno, una violazione contrattuale, una relazione di causalità e la colpa del lavoratore (Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 1992, n. 4 ad art. 321e CO). Secondo il principio generale di cui all’art. 8 CC, il datore di lavoro deve provare, oltre all’esistenza e la consistenza del danno, che questo è stato cagionato da una violazione da parte del lavoratore dei propri obblighi contrattuali, mentre spetta a quest’ultimo provare di non avere nessuna colpa (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 1996, n. III ad art. 321e CO). In concreto, manca qualsiasi prova circa una violazione di obblighi contrattuali da parte della dipendente, in particolare la convenuta non ha provato, e tantomeno ha sostenuto, che l’ammanco di cassa sarebbe da addebitare a negligenza o errore dell’istante. Così stando le cose, non avendo la convenuta fornito elementi atti a giustificare la trattenuta effettuata sul salario di spettanza della lavoratrice, la diversa conclusione del primo giudice deve essere cassata siccome arbitraria. A titolo abbondanziale si osserva che la sentenza dedotta in cassazione, oltre ad essere frutto di un’errata applicazione dell’art. 321e CO da parte del primo giudice, è pure carente dal punto di vista formale non avendo il giudice indicato i motivi di fatto e di diritto sui quali ha basato il proprio convincimento (art. 285 cpv. 2 lett. e CPC), ciò che di per sé avrebbe potuto comportare la nullità della pronuncia. In particolare non è una motivazione l’affermazione del giudice di essere “giunto al convincimento che nel caso in questione esistano gli estremi per l’applicazione” di una norma di legge. 7. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera deve decidere il merito della controversia, considerando:

–      che l’istante non ha chiesto interessi di mora sul capitale che non le possono quindi essere riconosciuti;

–      che, trattandosi di una vertenza dipendente da un rapporto di lavoro, alle parti non possono essere caricate spese né tassa di giustizia (art. 417 lett. e CPC). Le indennità ripetibili (per entrambe le sedi) sono riconosciute e attribuite alla parte vincente (art. 148 cpv. 1 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC e l’art. 417 lett. e CPC pronuncia:             I. Il ricorso per cassazione 3 aprile 1998 di __________è accolto. Di conseguenza la sentenza 24 marzo 1998 del Giudice di pace del circolo di __________è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1.     L’istanza è accolta. Di __________ è condannata a pagare a __________l’importo di fr. 250.–.

2.     Il presente giudizio è esente da tasse e spese. __________verserà all’istante un’indennità di fr. 60.–. II. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. __________verserà alla ricorrente un’indennità di fr. 60.– per questa sede ricorsuale. III. Intimazione a: __________ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria