Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 15.04.1998 16.1998.45
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.98.00045 Lugano 15 aprile 1998 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per statuire sull’impugnazione 3 aprile 1998 presentata nella forma dell’appello da __________ patr. dall’avv. __________ contro il decreto 25 marzo 1998 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia di contratto del lavoro promossa con istanza 19 settembre 1997 da __________ patr. dall’avv. __________ con il quale il pretore ha respinto l’istanza di restituzione in intero per omessa indicazione di fatti o prove presentata dalla convenuta, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: che nell’ambito della causa promossa da __________ nei confronti della ex datrice di lavoro __________ tendente all’incasso di fr. 5’040.90 a saldo delle proprie pretese salariali, il pretore ha emanato il decreto 25 marzo 1988 con il quale ha respinto l’istanza di restituzione in intero per omessa indicazione di fatti e prove presentata dalla convenuta; che con atto ricorsuale 3 aprile 1997 __________ è insorta contro il predetto decreto postulandone l’annullamento con conseguente ammissione delle prove da lei indicate nell’istanza di restituzione in intero 18 marzo 1998; che la vertenza che oppone le parti rientra nelle competenze inappellabili del pretore (art. 416 e 15 CPC e 13 LOG); che secondo l’art. 327 CPC sono impugnabili mediante ricorso per cassazione le sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica, ossia le decisioni formali che pongono fine alla lite (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 327 n. 20); che nelle cause inappellabili, le cui sentenze possono essere impugnate solo con il rimedio straordinario del ricorso per cassazione, non v’è possibilità di appellazione contro i decreti decisi in corso di procedura, sia perché l’art. 327 CPC permette di chiedere la cassazione di una sentenza anche a rimedio di errori di procedura -in specie della lesione del diritto di essere sentiti (lett. e)- sia in applicazione analogica dell’art. 382 cpv. 2 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 327 n. 3); che l’appellabilità sancita dall’art. 141 CPC non ha pertanto carattere generale (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 141 n. 2); che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato. Per i quali motivi, richiamate le norme qui menzionate, per le spese l’art. 417 lett. e CPC pronuncia: 1. Il ricorso 3 aprile 1998 di __________ è irricevibile. 2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria