Sentenza o decisione senza scheda
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 09.04.1998 16.1998.44
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.98.00044 Lugano 9 aprile 1998 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare sulla domanda di revisione 1° aprile 1998 presentata da __________ Contro la sentenza 27 dicembre 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3 nella causa civile inappellabile promossa con istanza 22 agosto 1995 da __________ patr. dallo studio legale __________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’650.05 oltre accessori nonché l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale iscritta a carico della quota di PPP no. __________ del fondo base n. __________ RFD Melide di proprietà del convenuto, domande accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: che con istanza 22 agosto 1995 la Comunione dei compro-prietari del __________ ha convenuto in giudizio __________ -proprietario della quota di PPP __________ del fondo base n. __________ RFD di __________ - al fine di ottenere il pagamento di fr. 5’650.05 corrispondenti ai contributi condominiali dovuti per il periodo 1993/95, oltre all’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale sul menzionato fondo a garanzia del citato importo; che con sentenza 27 dicembre 1995 il pretore, basandosi sulle risultanze istruttorie rimaste incontestate dal convenuto che non ha presenziato al contraddittorio, ha accolto l’istanza; che con scritto 1° aprile 1998 __________ ha chiesto la revisione della sentenza per il fatto che questa non gli sarebbe stata notificata validamente al suo domicilio, ciò che gli ha impedito di interporre tempestivo ricorso; che l'art. 340 CPC prevede la possibilità di chiedere la revisione di una sentenza
a) se ha pronunciato su domande non formulate o se ha omesso di pronunciare su domande formulate;
b) se ha aggiudicato più di quello che era domandato o meno di quanto era dalle parti riconosciuto;
c) se la sentenza contiene disposizioni contraddittorie;
d) se è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; che il motivo di revisione addotto da __________ non rientra tra quelli enumerati all’art. 340 CPC, ragione per la quale la domanda come tale deve essere respinta; che in ogni caso lo scritto 1° aprile 1998 non può neppure valere quale ricorso per cassazione fondato sulla violazione delle norme procedurali che regolano la notifica degli atti giudiziari; che infatti secondo l’art. 120 cpv. 2 CPC la notifica di un atto giudiziario avviene nel luogo in cui il destinatario dimora o svolge la sua attività; che per quanto attiene alle modalità di notifica, la stessa si reputa regolarmente avvenuta mediante invio postale raccomandato (art. 124 cpv. 1 CPC), anche qualora il suo destinatario rifiuti o impedisca la consegna (art. 124 cpv. 5 CPC); che in concreto la sentenza 27 dicembre 1995 è stata regolarmente notificata, mediante invio raccomandato n. __________, a ____________________luogo dove __________ esercita la sua attività lavorativa e dove la pretura gli ha indirizzato tutta la corrispondenza, in particolare la citazione all’udienza di contraddittorio che egli ha regolarmente ricevuto come lo prova il suo scritto 4 settembre 1995; che alla luce di quanto sopra esposto lo scritto 1° aprile 1998 di ____________________ a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, deve essere respinto sia che si tratti di domanda di revisione che di ricorso per cassazione; che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato; che vista la particolarità del caso non si prelevano tasse né spese di giustizia Per i quali motivi, pronuncia: 1. La domanda di revisione 1° aprile 1998 di __________ è respinta. 2. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. 3. Intimazione a: __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria