Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 06.07.1998 16.1998.36
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.98.00036 Lugano 6 luglio 1998 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 marzo 1998 presentato da __________ contro la sentenza 12 marzo 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 5 febbraio 1998 da __________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’484.40 oltre interessi nonché il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: 1. Con istanza 5 febbraio 1998 __________ ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro __________ -presso la quale ha lavorato in qualità di autista/magazziniere dal 1° febbraio 1995 al 31 luglio 1997- al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’484.40 corrispondenti alla tredicesima di sua spettanza per il 1997. La convenuta, che non ha contestato la pretesa avversaria, vi ha opposto in compensazione un suo credito di fr. 1’142.- per il danno subito a dipendenza della perdita di merce affidata all’istante. 2. Con il querelato giudizio il primo giudice, respinta l’eccezione di compensazione - non potendosi addebitare al lavoratore negligenza per la sparizione di merce - ha accolto l’istanza. 3. Con il presente tempestivo ricorso __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie per non aver ritenuto provata la responsabilità dell’istante per la merce sparita dall’autocarro dallo stesso condotto, in particolare per il fatto che egli non ha chiuso in modo adeguato il telone del medesimo. Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni. 4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente basa implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a). 5. Oggetto del presente gravame è il mancato riconoscimento da parte del primo giudice della pretesa per danni opposta in compensazione dalla convenuta. Giusta l’art. 321e cpv. 1 CO il lavoratore è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza al datore di lavoro. La misura della diligenza dovuta dal lavoratore si determina secondo la natura del singolo rapporto di lavoro, avuto riguardo al rischio professionale, al grado dell’istruzione o alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, nonché alle cognizioni tecniche o attitudini del lavoratore, quali il datore di lavoro conosceva o avrebbe dovuto conoscere. La responsabilità del lavoratore è subordinata a quattro condizioni: il danno, una violazione contrattuale, una relazione di causalità e la colpa del lavoratore (Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 1992, n. 4 ad art. 321e CO). Secondo il principio generale di cui all’art. 8 CC, il datore di lavoro deve provare, oltre all’esistenza e la consistenza del danno, che questo è stato cagionato da una violazione da parte del lavoratore dei propri obblighi contrattuali, mentre spetta a quest’ultimo provare di non avere nessuna colpa (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 1996, n. III ad art. 321e CO). In concreto, manca qualsiasi prova circa una violazione di obblighi contrattuali da parte del dipendente, in particolare la convenuta non ha provato che la sparizione della merce che si trovava sul furgone da questi condotto dipenda da una sua negligenza. Nulla giova a questo proposito l’addebito mosso al lavoratore di non aver assicurato in modo adeguato il telone dell’autocarro, ritenuto che questo rimprovero, oltre a non essere stato sostanziato, è stato proposto per la prima volta in questa sede, quindi tardivamente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). In sostanza, il primo giudice non ha disposto di nessun elemento di giudizio per riconoscere il credito vantato da __________. Ne discende che il giudizio impugnato, nel quale non è ravvisabile nessun titolo di cassazione, tantomeno un’arbitraria valutazione delle prove, deve essere confermato. Alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili di questa sede. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC e l’art. 417 lett. e CPC pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 16 marzo 1998 di __________ è respinto. 2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a:
– __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria