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Incarto n.16.98.00015
Lugano
16 marzo 1998/kc
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,Cocchi e Giani
segretario:
Petrini
visto il ricorso 9 febbraio 1998 presentato da
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Contro
la sentenza 29 gennaio 1998 del Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimentipromossa dalla ricorrente con istanza 23 dicembre 1997 nei confronti di
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richiamata la diffida 19 febbraio 1998del presidente di questa Camera mediante la quale alla ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 9 marzo 1998per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale dappello -introiti AGITI- un deposito difr. 70.-a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
considerato come il versamento sia stato effettuatosolo il 13 marzo 1998(cfr. ricevuta postale e dichiarazione 13 marzo 1998 della ricorrente medesima);
ritenuto che trattandosi di un termine perentorio (art. 312 cpv. 1 CPC), la giustificazione addotta dalla ricorrente a sostegno del mancato tempestivo pagamento dellanticipo non può essere considerata di modo che questa Camera non può far altro che constatare la tardività del versamento con conseguente stralcio della causa,
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale dappello
Il presidente Il segretario