Sentenza o decisione senza scheda
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Con istanza 22 aprile 1998 __________ ha convenuto in giudizio la __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’000.– oltre accessori a valere quale risarcimento dei danni dalla stessa subiti a dipendenza di un incidente della circolazione avvenuto il 20 ottobre 1997 in un posteggio pubblico a __________. L’istante addebita infatti al conducente che si trovava alla guida del veicolo di proprietà della convenuta –__________– la responsabilità dell’accaduto, per aver aperto la portiera del veicolo senza prestare la necessaria attenzione al veicolo dell’istante intento a posteggiare nell’area appositamente demarcata accanto a quella dove si trovava già parcheggiato il veicolo della convenuta. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando ogni sua responsabilità avendo aperto la portiera entro la linea di demarcazione del proprio posteggio. Dal canto suo ha invece addebitato l’urto alla manovra di posteggio effettuata a velocità inadeguata dall’istante, che le ha cagionato un danno alla portiera di fr. 2’000.–, di cui chiede in via riconvenzionale il risarcimento.
E. 2 Con il querelato giudizio il primo giudice, addebitando a entrambi i protagonisti la colpa dell’accaduto, ha suddiviso le responsabilità in ragione di 2/3 a carico dell’istante per non aver saputo padroneggiare il proprio veicolo, e 1/3 a carico della convenuta per non aver assunto le necessarie cautele prima di scendere dal veicolo. Il giudice ha quindi respinto l’istanza mentre ha accolto la domanda riconvenzionale della convenuta limitatamente a fr. 1’330.–.
E. 3 Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove addebitandole, anche solo parzialmente, la causa della collisione, che deve invece essere ricercata unicamente nel comportamento del conducente del veicolo della convenuta. Critica inoltre il calcolo susseguente alla suddivisione delle responsabilità. Con osservazioni 12 gennaio 1999 la controparte postula la reiezione del gravame.
E. 4 Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).
E. 5 Controversa tra le parti è la responsabilità dell’accaduto, ossia se questo debba essere ascritto all’apertura della portiera da parte del conducente del veicolo della convenuta. La questione deve essere risolta sulla base della LCS, applicabile alle strade pubbliche nella definizione delle quali rientrano anche gli spazi aperti utilizzabili per la circolazione degli utenti (Bussy & Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 1996, art. 1, n. 2.2 e 2.4), come il posteggio pubblico ove è avvenuta la collisione. Per quanto attiene alla responsabilità delle parti, trattasi di responsabilità di tipo causale dovuta all’impiego del veicolo (Bussy & Rusconi, op.cit., art. 58, n. 5.1, art. 63, n. 1.7.1), da qui la legittimazione passiva della convenuta quale detentrice del veicolo (art. 58 LCS).
E. 6 Secondo
l’art. 61 cpv. 2 LCS in presenza di un incidente della circolazione con soli
danni materiali, il detentore di un veicolo a motore coinvolto ha l’onere
processuale di provare la colpa o la temporanea incapacità di discernimento del
detentore dell’altro veicolo o di una persona per la quale questi è
responsabile o un difetto del veicolo della controparte.
Sulla
base di questa regola fondamentale, all’istante incombeva l’onere di provare la
colpa del coprotagonista, ovvero che il danno dalla stessa subito è stato
cagionato dall’improvvisa apertura della portiera da parte di quest’ultimo.
L’art.
21 ONC, che regola il comportamento da assumersi in caso di fermata o parcheggio,
prevede che prima di aprire le portiere deve essere usata particolare attenzione
a chi proviene da tergo. Quest’obbligo di prudenza, che deriva dalla regola generale
di cui all’art. 26 LCS secondo la quale nella circolazione ciascuno deve
comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che
usano la strada conformemente alle norme della circolazione (
Bussy/Rusconi
,
art. 26, n. 2.3), non si applica solo all’apertura delle portiere in caso di
fermata del veicolo nella circolazione, ma si estende in genere alle operazioni
di entrata e uscita dal veicolo (
BJM
1981, 271).
Nel
caso concreto, il conducente del veicolo della convenuta non ha fatto prova di
sufficiente attenzione aprendo la portiera mentre il veicolo dell’istante già
si trovava a metà posteggio, circostanza questa che la convenuta non ha
contestato.
Per
sua stessa ammissione egli ha infatti semplicemente “gettato uno sguardo
all’indietro” senza però verificare se vi fossero eventuali ostacoli sulla sua
sinistra, verifica che si imponeva in considerazione delle peculiarità del
luogo ove è avvenuto l’incidente (area di posteggio).
E. 7 Il giudice di pace ha così correttamente ritenuto la responsabilità della società convenuta. Sennonché ha considerato responsabile in misura maggiore la ricorrente, ossia per i 2/3, rimproverandole di non essere riuscita a evitare la collisione con un veicolo fermo mentre il conducente ne apriva la portiera. Orbene, presentando la domanda riconvenzionale, la convenuta ha sostenuto due irregolarità commesse dalla controparte: eccesso di velocità e sconfinamento sulla propria area di posteggio. A prescindere dall’esame di sapere se si tratti di infrazioni alla legge o no, non v’è nessun elemento dell’istruttoria che sostenga gli addebiti in esame, né il primo giudice li ha posti a fondamento del proprio giudizio, mettendo piuttosto l’accento –senza darne il motivo– sul fatto che la ricorrente, contrariamente al conducente della convenuta, era in movimento. La censura ricorsuale è pertanto pertinente e il ricorso dev’essere accolto poiché il giudizio nel suo complesso è arbitrario. A titolo abbondanziale si osserva che nemmeno si giustificherebbe –in base alla ripartizione delle responsabilità operata dal giudice di pace– di respingere integralmente la domanda principale: i quesiti cui era chiamato a rispondere il primo giudice erano infatti due, solo per caso identici nelle cifre. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia, con il conseguente accoglimento dell’istanza nella misura di fr. 2’000.–, rimasta incontestata, oltre agli interessi del 5% dalla data dell’incidente.
E. 8 Per quanto attiene alle deposizioni dei testi __________ e __________ a, va ricordato al giudice l’obbligo di redigere un verbale sottoscritto. Questa esigenza procedurale (art. 238 CPC) è la sola in grado di attestare l'avvenuto rispetto della procedura, nonché il contenuto della prova in quanto tale. L’assenza di un verbale non permette in particolare di verificare se il giudice ha ossequiato le norme che regolano l’assunzione del teste, ovvero l’art. 234 cpv. 3 e 4 CPC (dichiarazione circa l’esistenza o meno di un interesse o di un motivo di inimicizia, facoltà di non deporre), l’art. 235 (giuramento) e l’art. 238 cpv. 2 e 3 (approvazione e sottoscrizione del verbale da parte del teste), norme la cui violazione comporta la nullità della prova (art. 238bis CPC). In concreto, le prove testimoniali, delle quali si ha notizia soltanto nella decisione, sarebbero in ogni caso nulle a dipendenza di queste carenze formali. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 20 novembre 1998 di __________ è accolto . Di conseguenza la sentenza 5 novembre 1998 del Giudice di pace del circolo di Agno è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza 22 aprile 1998 di __________ è accolta. Di conseguenza __________ è condannata a pagare all'istante la somma di fr. 2’000.– oltre interessi al 5% dal 20 ottobre 1997.
2. La domanda riconvenzionale di __________ è respinta.
3. La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 40.–, da anticipare come di rito dalla parte istante, sono poste a carico di __________ la quale rifonderà all’istante un’indennità di fr. 100.–. II. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 150.–, già anticipati dalla ricorrente, sono poste a carico di __________, la quale verserà alla ricorrente un’indennità di fr. 200.– per questa sede. III. Intimazione: – __________ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 27.04.1999 16.1998.127
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.98.00127 Lugano 27 aprile 1999 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 novembre 1998 presentato da __________ (patr. dall’avv. __________) contro la sentenza 5 novembre 1998 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 22 aprile 1998 nei confronti di __________ (rappr. da __________) con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’000.– oltre interessi, domanda respinta dal primo giudice che ha invece parzialmente accolto la domanda fatta valere in via riconvenzionale dalla convenuta, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: 1. Con istanza 22 aprile 1998 __________ ha convenuto in giudizio la __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’000.– oltre accessori a valere quale risarcimento dei danni dalla stessa subiti a dipendenza di un incidente della circolazione avvenuto il 20 ottobre 1997 in un posteggio pubblico a __________. L’istante addebita infatti al conducente che si trovava alla guida del veicolo di proprietà della convenuta –__________– la responsabilità dell’accaduto, per aver aperto la portiera del veicolo senza prestare la necessaria attenzione al veicolo dell’istante intento a posteggiare nell’area appositamente demarcata accanto a quella dove si trovava già parcheggiato il veicolo della convenuta. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando ogni sua responsabilità avendo aperto la portiera entro la linea di demarcazione del proprio posteggio. Dal canto suo ha invece addebitato l’urto alla manovra di posteggio effettuata a velocità inadeguata dall’istante, che le ha cagionato un danno alla portiera di fr. 2’000.–, di cui chiede in via riconvenzionale il risarcimento. 2. Con il querelato giudizio il primo giudice, addebitando a entrambi i protagonisti la colpa dell’accaduto, ha suddiviso le responsabilità in ragione di 2/3 a carico dell’istante per non aver saputo padroneggiare il proprio veicolo, e 1/3 a carico della convenuta per non aver assunto le necessarie cautele prima di scendere dal veicolo. Il giudice ha quindi respinto l’istanza mentre ha accolto la domanda riconvenzionale della convenuta limitatamente a fr. 1’330.–. 3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove addebitandole, anche solo parzialmente, la causa della collisione, che deve invece essere ricercata unicamente nel comportamento del conducente del veicolo della convenuta. Critica inoltre il calcolo susseguente alla suddivisione delle responsabilità. Con osservazioni 12 gennaio 1999 la controparte postula la reiezione del gravame. 4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a). 5. Controversa tra le parti è la responsabilità dell’accaduto, ossia se questo debba essere ascritto all’apertura della portiera da parte del conducente del veicolo della convenuta. La questione deve essere risolta sulla base della LCS, applicabile alle strade pubbliche nella definizione delle quali rientrano anche gli spazi aperti utilizzabili per la circolazione degli utenti (Bussy & Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 1996, art. 1, n. 2.2 e 2.4), come il posteggio pubblico ove è avvenuta la collisione. Per quanto attiene alla responsabilità delle parti, trattasi di responsabilità di tipo causale dovuta all’impiego del veicolo (Bussy & Rusconi, op.cit., art. 58, n. 5.1, art. 63, n. 1.7.1), da qui la legittimazione passiva della convenuta quale detentrice del veicolo (art. 58 LCS). 6. Secondo l’art. 61 cpv. 2 LCS in presenza di un incidente della circolazione con soli danni materiali, il detentore di un veicolo a motore coinvolto ha l’onere processuale di provare la colpa o la temporanea incapacità di discernimento del detentore dell’altro veicolo o di una persona per la quale questi è responsabile o un difetto del veicolo della controparte. Sulla base di questa regola fondamentale, all’istante incombeva l’onere di provare la colpa del coprotagonista, ovvero che il danno dalla stessa subito è stato cagionato dall’improvvisa apertura della portiera da parte di quest’ultimo. L’art. 21 ONC, che regola il comportamento da assumersi in caso di fermata o parcheggio, prevede che prima di aprire le portiere deve essere usata particolare attenzione a chi proviene da tergo. Quest’obbligo di prudenza, che deriva dalla regola generale di cui all’art. 26 LCS secondo la quale nella circolazione ciascuno deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme della circolazione (Bussy/Rusconi, art. 26, n. 2.3), non si applica solo all’apertura delle portiere in caso di fermata del veicolo nella circolazione, ma si estende in genere alle operazioni di entrata e uscita dal veicolo (BJM 1981, 271). Nel caso concreto, il conducente del veicolo della convenuta non ha fatto prova di sufficiente attenzione aprendo la portiera mentre il veicolo dell’istante già si trovava a metà posteggio, circostanza questa che la convenuta non ha contestato. Per sua stessa ammissione egli ha infatti semplicemente “gettato uno sguardo all’indietro” senza però verificare se vi fossero eventuali ostacoli sulla sua sinistra, verifica che si imponeva in considerazione delle peculiarità del luogo ove è avvenuto l’incidente (area di posteggio). 7. Il giudice di pace ha così correttamente ritenuto la responsabilità della società convenuta. Sennonché ha considerato responsabile in misura maggiore la ricorrente, ossia per i 2/3, rimproverandole di non essere riuscita a evitare la collisione con un veicolo fermo mentre il conducente ne apriva la portiera. Orbene, presentando la domanda riconvenzionale, la convenuta ha sostenuto due irregolarità commesse dalla controparte: eccesso di velocità e sconfinamento sulla propria area di posteggio. A prescindere dall’esame di sapere se si tratti di infrazioni alla legge o no, non v’è nessun elemento dell’istruttoria che sostenga gli addebiti in esame, né il primo giudice li ha posti a fondamento del proprio giudizio, mettendo piuttosto l’accento –senza darne il motivo– sul fatto che la ricorrente, contrariamente al conducente della convenuta, era in movimento. La censura ricorsuale è pertanto pertinente e il ricorso dev’essere accolto poiché il giudizio nel suo complesso è arbitrario. A titolo abbondanziale si osserva che nemmeno si giustificherebbe –in base alla ripartizione delle responsabilità operata dal giudice di pace– di respingere integralmente la domanda principale: i quesiti cui era chiamato a rispondere il primo giudice erano infatti due, solo per caso identici nelle cifre. Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia, con il conseguente accoglimento dell’istanza nella misura di fr. 2’000.–, rimasta incontestata, oltre agli interessi del 5% dalla data dell’incidente. 8. Per quanto attiene alle deposizioni dei testi __________ e __________ a, va ricordato al giudice l’obbligo di redigere un verbale sottoscritto. Questa esigenza procedurale (art. 238 CPC) è la sola in grado di attestare l'avvenuto rispetto della procedura, nonché il contenuto della prova in quanto tale. L’assenza di un verbale non permette in particolare di verificare se il giudice ha ossequiato le norme che regolano l’assunzione del teste, ovvero l’art. 234 cpv. 3 e 4 CPC (dichiarazione circa l’esistenza o meno di un interesse o di un motivo di inimicizia, facoltà di non deporre), l’art. 235 (giuramento) e l’art. 238 cpv. 2 e 3 (approvazione e sottoscrizione del verbale da parte del teste), norme la cui violazione comporta la nullità della prova (art. 238bis CPC). In concreto, le prove testimoniali, delle quali si ha notizia soltanto nella decisione, sarebbero in ogni caso nulle a dipendenza di queste carenze formali. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 20 novembre 1998 di __________ è accolto . Di conseguenza la sentenza 5 novembre 1998 del Giudice di pace del circolo di Agno è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1. L'istanza 22 aprile 1998 di __________ è accolta. Di conseguenza __________ è condannata a pagare all'istante la somma di fr. 2’000.– oltre interessi al 5% dal 20 ottobre 1997.
2. La domanda riconvenzionale di __________ è respinta.
3. La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 40.–, da anticipare come di rito dalla parte istante, sono poste a carico di __________ la quale rifonderà all’istante un’indennità di fr. 100.–. II. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 150.–, già anticipati dalla ricorrente, sono poste a carico di __________, la quale verserà alla ricorrente un’indennità di fr. 200.– per questa sede. III. Intimazione: – __________ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria