Sentenza o decisione senza scheda
Dispositiv
- Il ricorso 12 agosto 1998 di ___________ è nullo .
- Non si prelevano spese e tasse.
- Intimazione a: _______________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 17.09.1998 16.1998.104
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.98.00104 Lugano 17 settembre 1998 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 12 agosto 1998 presentato da ___________ (rappr. da ___________) contro la sentenza 9 luglio 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa civile inappellabile promossa con istanza 12 giugno 1998 da ___________ (patr. dall’avv. ___________) con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’500.– oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. ___________ dell’UEF di Bellinzona, domande accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 12 giugno 1998 la __________, ha convenuto in giudizio ___________ al fine di ottenere la restituzione dell’importo di fr. 3’500.– versati per conto di quest’ultima sulla base del contratto di assicurazione veicoli a motore, disdetto con effetto retroattivo per reticenza dell’assicurata; che con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulle risultanze istruttorie, rimaste incontestate dalla convenuta che non ha partecipato al contraddittorio, ha accolto l’istanza; che ___________, per il tramite del figlio ___________, è insorta con tempestivo ricorso contro la predetta decisione chiedendone l’annullamento; che giusta l’art. 97 CPC il giudice deve esaminare d’ufficio e in ogni stadio di causa se esistono i presupposti processuali, segnatamente la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti a stare in causa (cifra 4); che quali patrocinatori possono di principio fungere solo gli avvocati abilitati all’esercizio della professione nel nostro Cantone (art. 64 CPC), salvo l’estensione prevista all’art. 64 bis CPC a determinate categorie di persone per determinati tipi di vertenze; che ___________, figlio della ricorrente (che peraltro non pretende di agire su mandato della madre), non rientra in nessuna delle categorie sopra menzionate; che l’assenza di un presupposto processuale, quale per l’appunto la legittimazione del rappresentante della parte (art. 97 cifra 4 CPC), comporta la nullità dell’atto procedurale compiuto (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC); che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato. che vista la particolarità della fattispecie si può eccezionalmente, prescindere dal prelievo di tasse e spese; Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso 12 agosto 1998 di ___________ è nullo . 2. Non si prelevano spese e tasse. 3. Intimazione a: _______________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria