Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 03.10.1997 16.1997.97
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.97.00097 Lugano 3 ottobre 1997 /cs In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 18 settembre 1997 presentato da __________ contro la sentenza 20 maggio 1997 del Giudice di pace del circolo di Taverne nella causa civile inappellabile promossa con istanza 23 luglio 1995 da __________ con la quale l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 960.- nonché il rigetto dell’opposizione interposta da quest’ultimo al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice limitatamente all’importo di fr. 900.- oltre accessori, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: che con istanza 23 luglio 1995 __________, titolare dell’omonima falegnameria a __________, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 960.- a saldo della fattura emessa il 26 aprile 1994 per la fornitura e posa di tre mobiletti; che a seguito dell’annullamento di una precedente sentenza 2 gennaio 1996, il Giudice di pace del Circolo di Taverne, previa riconvocazione delle parti al dibattimento finale nell’ambito del quale il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestandone l’ammontare nonchè la qualità dell’opera fornita, ha accolto la pretesa dell’istante limitatamente a fr. 900.-; che con atto ricorsuale 18 settembre 1997 __________ è insorto contro il predetto giudizio; che giusta l’art. 328 cpv. 1 CPC il termine per contestare una sentenza emessa nell’ambito di una procedura ordinaria inappellabile (art. 291 segg. CPC) è di 20 giorni; che per costante giurisprudenza del Tribunale federale, nel particolare caso dell’invio di un plico raccomandato il cui avviso di ritiro è stato depositato nella casella delle lettere presso il domicilio del destinatario, la notificazione si reputa avvenuta nel momento del ritiro effettivo all’ufficio postale o, se questo non avviene, il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l’ufficio postale in conformità dell’art. 169 cpv. 1 lett. d) dell’Ordinanza (1) della Legge sul servizio delle poste (RS 783.01); questo principio vale a condizione che le leggi cantonali di procedura non contengano disposizioni contrarie - nel caso del Cantone Ticino tale ipotesi non si verifica - per le intimazioni eseguite a norma del diritto federale come quelle del diritto cantonale (SJZ 1973 349; DTF 113 Ib 89, 109 Ia 18 consid. 4, 104 Ia 466 consid. 3; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 124, n. 4); che è compito di chi si assenta dal proprio domicilio per un certo periodo di tempo di prendere le necessarie misure onde assicurarsi il ricevimento della corrispondenza che gli è indirizzata al fine di poter tempestivamente tutelare i propri interessi (DTF 113 Ib 89); che nella concreta fattispecie la sentenza impugnata, regolarmente notificata mediante invio raccomandato n. __________, è giunta all’Ufficio postale di __________ il 21 maggio 1997 dove è rimasta in giacenza sino al 30 maggio 1997 per poi essere rinviata al mittente; che quindi al momento dell’inoltro del ricorso per cassazione (data del timbro postale 19 settembre 1997) il termine ricorsuale di 20 giorni, pur considerando il termine di giacenza di 7 giorni, era ampiamente scaduto, donde la tardività del presente gravame; che in ogni caso, a prescindere dalla sua tardività, il gravame sarebbe comunque nullo in quanto non conforme alle esigenze di contenuto di cui all’art. 329 cpv. 2 CPC: esso non indica infatti le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda e neppure precisa (o almeno descrive) il motivo di cassazione invocato; che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato; Per questi motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG pronuncia:
1. Il ricorso 18 settembre 1997 di __________ è irricevibile in quanto tardivo.
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.-, sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
- __________ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria