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16.1997.95

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-12-11 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 11.12.1997 16.1997.95

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.97.00095 Lugano 11 dicembre 1997 /cs In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 settembre 1997 presentato da __________ __________ patr. dall’avv. __________ contro la sentenza 6 agosto 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 27 giugno 1996 da __________ patr. dall’avv. __________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’400.- oltre interessi del 5% dal 24 dicembre 1995, pretesa ridotta a fr. 2’350.- oltre interessi e così accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: 1. Il 24 dicembre 1995 __________ ha partecipato a una tombola presso il __________ di __________ organizzata dalla __________. In quell’occasione, avendo completato la quintina con l’estrazione del nono numero, ella ha rivendicato il pagamento del premio consistente, come da annuncio apparso sul __________, in fr. 2’400.- (doc. B). Stante il diniego di pagamento della ____________________ l’ha convenuta in giudizio con istanza 27 giugno 1996. La convenuta, che ha denunciato la lite anche al conduttore della tombola __________, si è opposta alla pretesa avversaria sostenendo che la vincita era condizionata al raggiungimento della quintina con l’estrazione del decimo numero e non entro la decima estrazione. 2. Con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali non è emersa nessuna prova a sostegno della tesi della convenuta, secondo la quale ella avrebbe indicato prima dell’inizio del gioco le regole precise alle quali doveva sottostare la vincita della quintina controversa, ha accolto l’istanza per fr. 2’350.- oltre interessi, importo rivendicato dall’istante a seguito della riduzione della sua pretesa a dipendenza dell’avvenuto pagamento di fr. 50.-. 3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 24 settembre 1997, __________ e __________ sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. I ricorrenti rimproverano al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver ritenuto provata la pretesa di parte istante nonostante questa non abbia dimostrato il benfondato della sue tesi secondo la quale per la vincita controversa era sufficiente completare la quintina entro la decima estrazione e non piuttosto con la decima estrazione come confermato da numerosi partecipanti alla tombola (doc. C). Con osservazioni 22 ottobre 1997 la controparte postula la reiezione del gravame. 4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente basa implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a). 5. Controversa nella concreta fattispecie è essenzialmente la questione di sapere se la vincita della quintina di fr. 2’400.- era o meno assoggettata a condizioni, in particolare se la quintina doveva essere completata con l’estrazione del decimo numero oppure prima che venisse estratto questo numero. Ora, poichè il precedente pubblico annuncio sulla stampa non fornisce nessuna indicazione a questo proposito, in particolare non menziona nessuna regola del gioco, spettava ai convenuti che si prevalgono di tali regole per opporsi al pagamento della vincita di provarne l’esistenza. In particolare spettava a quest’ultimi dimostrare di aver indicato ai partecipanti alla tombola che la quintina di fr. 2’400.- doveva essere raggiunta con l’estrazione del decimo numero, ciò a maggior ragione se -come sembra essere il caso- si trattava di una regola diversa da quelle usualmente applicate nel gioco della tombola. A conforto della loro tesi i convenuti non sono riusciti a portare nulla, in particolare nessuna delle persone che ha sottoscritto la dichiarazione allegata al doc. C ne ha confermato il contenuto davanti al giudice, ossia che le regole del gioco nel senso voluto dai convenuti sarebbero state comunicate ai partecipanti prima dell’inizio della tombola. Questa tesi è invece stata chiaramente smentita dalla teste __________ che ha negato di avere ricevuto questa informazione da parte degli organizzatori della tombola. Alla luce di queste risultanze, mancando qualsiasi prova sul benfondato della tesi dei convenuti, la conclusione del pretore non può certo essere considerata arbitraria. Ne discende che il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto. Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza, totale dei convenuti (art 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 22 settembre 1997 della __________ e di __________ è respinto . 2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia                                  fr. 150.-

b) spese                                                    fr. 50.- fr. 200.- già anticipate dai ricorrenti, rimangono a loro carico con l’obbligo, in solido, di versare alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili per questa sede. 3. Intimazione a:      - __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           La segretaria