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Incarto n.16.97.00086
Lugano
18 agosto 1997/cs
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani giudice presidente,
Epiney-Colombo e G. Bernasconi, questultimi in sostituzione dei giudici Chiesa e Cocchi, astenuti
segretario:
Petrini
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 11 agosto 1997 presentato da
__________
contro
la sentenza 6 agosto 1997 della Seconda Camera civile dappello, nella procedura sommaria per lo sfratto di conduttori, promossa avanti il Pretore del Distretto di Bellinzona (inc. n. DI.97.00138) da
__________
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con sentenza 28 luglio 1997 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona ha decretato lo sfratto di __________ dellappartamento da lui occupato a __________, proprietà di __________;
che contro tale decisione il convenuto ha ricorso a questa Camera con allegato 30 luglio 1997;
che quellatto è stato presentato come appello e deciso dalla Seconda Camera civile, essendo la stessa lunica autorità giudiziaria competente a statuire sui ricorsi in materia di sfratto (art. 508 cpv. 2 CPC; Rep 1973, 340);
che ora __________ chiede alla Camera di cassazione civile di revocare la decisione della Seconda Camera civile;
che questa Camera non ha nessuna competenza per procedere nel senso indicato (art. 327 CPC):
che, per contro, al ricorrente resta la procedura di ricorso nella sede federale;
che, in virtù dellart. 313bis- applicabile per il rimando di cui allart. 331 cpv. 1 CPC - latto ricorsuale può essere evaso senza intimazione alla controparte quando si rivela inammissibile o manifestamente infondato:
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale di appello
Il Giudice presidente Il segretario