Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 27.11.1997 16.1997.85
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.97.00085 Lugano 27 novembre 1997 /cs In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare la domanda di revisione 5 agosto 1997 presentata da __________ e il ricorso per cassazione 1° settembre 1997 presentato da __________ entrambi contro la sentenza 16 luglio 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 18 dicembre 1995 da __________ con la quale ha chiesto il pagamento di fr. 4’800.- oltre accessori nonchè il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande parzialmente accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: 1. Con istanza 18 dicembre 1995 l’avv. __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’800.- a saldo della sua nota 5 dicembre 1994 emessa per le proprie prestazioni professionali nel periodo da giugno 1993 a dicembre 1994. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria ritenendola eccessiva e comprensiva di prestazioni che esulano dal mandato da lei conferito all’istante; in via riconvenzionale ha chiesto il pagamento di fr. 5’923.- pari al credito cedutole dal marito per onorari di sua spettanza a dipendenza di prestazioni professionali da questi svolte a favore dell’istante. 2. Con il querelato giudizio il primo giudice, respinte in quanto non comprovate le contestazioni della convenuta, in particolare quella secondo la quale l’istante avrebbe fatturato prestazioni non attinenti al mandato conferitogli, ha concluso all’accoglimento dell’istanza; ha invece respinto la domanda riconvenzionale non avendo la convenuta comprovato il benfondato della sua pretesa, in specie la qualità di debitore della controparte. 3. L’avv. __________ ha presentato tempestiva domanda di revisione avendo il primo giudice omesso di pronunciarsi sulla domanda di rigetto definitivo dell’opposizione dallo stesso formulata con la domanda n. 2 dell’istanza (art. 340 cifra a CPC). 4. Con tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 3 settembre 1997, __________ è pure insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie per aver ritenuto provata la pretesa dell’istante ancorché contestata e di non aver accolto la sua domanda riconvenzionale nonostante questa sia rimasta incontestata dall’avv. __________. Con osservazioni 30 settembre 1997 la controparte postula la reiezione del gravame. 5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a). 6. Nella concreta fattispecie la convenuta ha contestato l’onorario esposto dall’avv. __________ ritenendolo eccessivo e non conforme alla TOA, in particolare perché non le era dato di sapere sulla base di quali parametri egli fosse giunto alla fatturazione di fr. 4’200.- a titolo di onorario. La contestazione della convenuta è provvista di benfondato. Infatti, la lettura della nota professionale, sufficientemente dettagliata per quanto attiene al contenuto del mandato svolto dal legale, non fornisce nessuna indicazione sui parametri utilizzati per il calcolo dell’onorario di fr. 4’200.-: in particolare non è dato sapere se il legale si sia basato sul valore (art. 9 TOA) o sul dispendio orario (art. 10 TOA). Di fronte alla puntuale contestazione della convenuta il pretore -che ha peraltro correttamente ammesso trattarsi di contestazione che non gli compete- avrebbe dovuto trasmettere gli atti al Consiglio di moderazione al quale è riservata la competenza a decidere le controversie tra avvocati e clienti in materia di applicazione della tariffa dell’Ordine degli avvocati (art. 36 LAvv). Solo dopo aver ottenuto l’esito della moderazione, il pretore avrebbe potuto emanare la sua sentenza di condanna (Bernasconi, Il diritto di esigere un giudizio di moderazione nel Ticino, in Rep 1991, pag. 307-310). Poichè non risulta che il Pretore medesimo abbia proceduto alla verifica della nota, benché risultasse in modo chiaro una contestazione sull’ammontare del credito stesso, la sentenza dedotta in cassazione viene a fondarsi su una valutazione arbitraria dello stesso. È invece fuori discussione l’accertamento pretorile secondo il quale l’istante avrebbe fatturato solo prestazioni svolte a favore della convenuta e non anche prestazioni a favore di terzi, accertamento che questa Camera ritiene di dover confermare non avendo la convenuta dimostrato che il legale avrebbe esteso il mandato conferitogli anche ad altre e diverse pratiche che non la concernono. Gli atti devono pertanto essere rinviati al primo giudice affinché abbia a trasmettere l’incarto al Consiglio di moderazione per l’accertamento della congruità con la TOA dell’onorario di fr. 4’200.- esposto dall’avv. __________ nella sua nota professionale 5 dicembre 1994. 7. Per quanto attiene alla domanda riconvenzionale con la quale la convenuta ha preteso da controparte il pagamento di fr. 5’923.-, pur non potendo condividere l’assunto pretorile che ha considerato l’istante parte preclusa sebbene quest’ultimo abbia partecipato al contraddittorio, la sentenza è nondimeno corretta nel suo risultato. Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, l’importo sopra menzionato -di spettanza della __________ - non ha fatto l’oggetto di una valida cessione, non potendosi considerare tale la convenzione 10 luglio 1994 (doc. 7). La cessione di credito è un contratto bilaterale con il quale il cedente trasferisce il proprio credito al cessionario (Girsberger, in Comm. di Basilea, 1996, n. 16 ad art. 164 CO). Con il trasferimento del credito il cedente perde qualsiasi diritto di disposizione sul medesimo, di modo che è solo il cessionario a poterne disporre e in particolare a potersene prevalere nei confronti del debitore. Nel caso in cui il cedente si sia riservato il diritto di far valere la pretesa in nome proprio anche dopo la “cessione” (ciò che ricorre nel concreto) può essere ammesso che non esista veramente cessione, ma semplicemente un’autorizzazione per l’incasso del credito in favore del cessionario (Girsberger, op.cit.,
n. 46 ad art. 164 CO). Effetto principale della cessione è infatti quello di individuare nella persona del cessionario il nuovo creditore. Poiché mediante la cessione il cedente si spossessa del credito, determinante ai fini della validità del contratto di cessione è la volontà del cedente di trasferire il suo credito. Nel caso concreto, dalla lettura della convenzione doc. 7 -prodotta a valere quale cessione di credito- manca questa volontà di trasferimento della titolarità del credito dalla __________ alla ricorrente. Infatti, mentre al punto 1 della convenzione la __________ dichiara di cedere alla ricorrente determinati suoi crediti nei confronti dell’avv. __________, al punto 2 della stessa convenzione la __________ si riserva la facoltà di procedere lei stessa all’incasso e solo ad incasso ultimato di ritenere estinto il proprio debito nei confronti della convenuta (punto 3). Da quest’accordo circa le modalità di incasso dei crediti vantati nei confronti dell’avv. __________ da parte della __________, si deve escludere, nonostante la terminologia utilizzata dalle parti al punto 1 della convenzione, la pattuizione di una cessione di credito mancando la volontà della “cedente __________ “di spossessarsi dei suoi crediti, mentre può rimanere irrisolta in quanto irrilevante ai fini del presente giudizio la natura dell’accordo in discussione. 8. A dipendenza del rinvio al primo giudice per un nuovo giudizio, non v’è motivo che questa Camera evada la domanda di revisione presentata dall’avv. __________, ancorché- nell’ambito della sentenza impugnata- l’omissione del giudizio sul rigetto definitivo appaia come un’evidente dimenticanza. 9. A dipendenza dell’esito del ricorso, non si prelevano spese né tasse di giustizia. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 1° settembre 1997 di __________ è parzialmente accolto. § Di conseguenza, immutati i dispositivi 3 e 4 della sentanza 16 luglio 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2, sono annullati i dispositivi 1 e 2 della stessa. §§ L’incarto è ritornato al pretore perché proceda nel senso indicato ed emani un nuovo giudizio sulle domande dell’avv. __________. 2. La domanda di revisione 5 agosto 1997 dell’avv. __________ è evasa come ai considerandi. 3. Non si prelevano spese né tassa di giustizia. Compensate le ripetibili. 4. Intimazione a:
- __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria