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16.1997.84

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-11-27 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (2 Absätze)

E. 27 novembre 1997 /cs In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 4 agosto 1997 presentato da __________ contro la sentenza 16 luglio 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2 nella causa civile inappellabile promossa con istanza

E. 30 giorni assegnato con ordinanza 26 settembre 1995- delle domande peritali. Alla rinuncia del convenuto, l’istante ha tacitamente aderito (art. 187 CPC), tant’è che in occasione del dibattimento finale egli ha accettato le risultanze istruttorie senza nulla eccepire. Va comunque ribadito che l’onere della prova circa il valore del lavoro ordinato e fornito incombeva all’istante e non alla  controparte. L’istante, che ha preferito non affidare ad un giurista la tutela dei propri interessi, deve quindi imputare anche a sé stesso l’esito della presente vertenza, in particolare per  non aver saputo far capo in modo adeguato alla perizia giudiziaria -sola prova atta a quantificare il valore degli stipiti ordinati e forniti-  alla quale egli ha di fatto rinunciato omettendo di inoltrare nel termine impartito dal pretore le proprie domande peritali. Comunque, anche dall’interrogatorio formale dell’istante nulla è emerso a comprova del conferimento dell’incarico di allestire campioni di finestre, così come sostenuto anche in questa sede dal ricorrente. 5. Da ultimo, per quanto attiene alla richiesta del ricorrente di essere sentito in questa sede, va rilevato che la stessa è del tutto estranea alla procedura di cassazione nell’ambito della quale le parti possono esprimersi unicamente in forma scritta. 6. Il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, tantomeno quello dell’arbitraria valutazione delle prove da parte del primo giudice (art. 327 lett. g CPC), deve così essere respinto. Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 4 agosto 1997 di __________ è respinto . 2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia                                               fr. 150.-

b) spese                                                                 fr. 50.- fr. 200.- già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Intimazione:

- __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 27.11.1997 16.1997.84

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.97.00084 Lugano 27 novembre 1997 /cs In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 4 agosto 1997 presentato da __________ contro la sentenza 16 luglio 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2 nella causa civile inappellabile promossa con istanza 30 marzo 1995 nei confronti di __________ patr. dallo studio legale __________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’000.- oltre accessori nonché il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: 1. Con istanza 30 marzo 1995 __________, titolare dell’omonima falegnameria a  __________, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 7’000.- a saldo delle proprie prestazioni professionali per misurazioni, preventivi e campioni allestiti per conto di quest’ultimo (doc. D) che lo aveva contattato per la realizzazione di porte e finestre in due case di sua proprietà a __________. Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando di aver commissionato gli interventi oggetto della fatturazione controversa, interventi che l’istante avrebbe eseguito di sua iniziativa e a titolo gratuito. 2. Con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali non è emersa la prova che il convenuto abbia effettivamente conferito all’istante l’incarico di effettuare i lavori controversi, ha respinto l’istanza. 3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento. Il ricorrente contesta il mancato riconoscimento da parte del primo giudice delle sue pretese. Chiede inoltre di essere sentito da questa Camera. Con osservazioni 2 settembre 1997 la controparte postula la reiezione del gravame eccependone innanzi tutto la nullità. 4. Nella concreta fattispecie il ricorso presentato da __________, a prescindere dalla sua ricevibilità in quanto non contiene le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda (art. 329 cpv. 2 CPC), è sprovvisto di fondamento. Di fronte alle tempestive e puntuali doglianze del convenuto, che ha contestato di aver conferito all’istante l’incarico di allestire dei campioni così come ha eccepito la corretta esecuzione degli stipiti effettivamente commissionati all’istante ma non conformi alle pattuizioni (doc. 2, E e 4), incombeva a quest’ultimo dimostrare il benfondato delle proprie pretese. L’art. 8 CC pone infatti a carico della parte che intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza, ritenuto che la mancanza di questa prova obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC; Guldener, Schw. Zivilprozessrecht, 1979, pag. 166). In concreto, come correttamente concluso dal primo giudice, l’istante non ha sostanziato la propria pretesa, in particolare non ha provato di aver effettivamente ricevuto dal convenuto l’incarico di allestire un campione di finestra in mogano a dimensioni reali, e tantomeno ha provato che gli stipiti forniti al convenuto fossero conformi a quanto da questi ordinato. A proposito di questa opera, unico intervento che il convenuto ammette di aver effettivamente commissionato all’istante, vi è da rilevare che alla tempestiva ricusa dell’opera (art. 368 cpv. 1 CO) da parte del committente (doc. 2), non vi è stata reazione alcuna da parte dell’istante che non ha contestato la pretesa inutilità degli stipiti forniti e neppure ha tentato di quantificare il valore del lavoro svolto per conto del convenuto. Nulla giova all’istante, che come visto ha fallito nell’onere della prova che gli spettava, il fatto che il convenuto gli abbia offerto, prima dell’avvio della presente procedura giudiziaria, l’importo di fr. 1’000.-: come riconosciuto dall’istante medesimo (cfr. suo verbale di interrogatorio formale) trattasi infatti di una proposta transattiva che non comporta riconoscimento alcuno della pretesa fatta valere in giudizio. Per quanto attiene alla rinuncia del convenuto all’allestimento della perizia giudiziaria, va rilevato che all’udienza indetta per la discussione dell’istanza il convenuto si era riservato questa prova “salvo rinuncia”, rinuncia che di fatto si è concretizzata con il mancato inoltro -nel termine di 30 giorni assegnato con ordinanza 26 settembre 1995- delle domande peritali. Alla rinuncia del convenuto, l’istante ha tacitamente aderito (art. 187 CPC), tant’è che in occasione del dibattimento finale egli ha accettato le risultanze istruttorie senza nulla eccepire. Va comunque ribadito che l’onere della prova circa il valore del lavoro ordinato e fornito incombeva all’istante e non alla  controparte. L’istante, che ha preferito non affidare ad un giurista la tutela dei propri interessi, deve quindi imputare anche a sé stesso l’esito della presente vertenza, in particolare per  non aver saputo far capo in modo adeguato alla perizia giudiziaria -sola prova atta a quantificare il valore degli stipiti ordinati e forniti-  alla quale egli ha di fatto rinunciato omettendo di inoltrare nel termine impartito dal pretore le proprie domande peritali. Comunque, anche dall’interrogatorio formale dell’istante nulla è emerso a comprova del conferimento dell’incarico di allestire campioni di finestre, così come sostenuto anche in questa sede dal ricorrente. 5. Da ultimo, per quanto attiene alla richiesta del ricorrente di essere sentito in questa sede, va rilevato che la stessa è del tutto estranea alla procedura di cassazione nell’ambito della quale le parti possono esprimersi unicamente in forma scritta. 6. Il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, tantomeno quello dell’arbitraria valutazione delle prove da parte del primo giudice (art. 327 lett. g CPC), deve così essere respinto. Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 4 agosto 1997 di __________ è respinto . 2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia                                               fr. 150.-

b) spese                                                                 fr. 50.- fr. 200.- già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Intimazione:

- __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           La segretaria