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16.1997.81

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-08-06 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 06.08.1997 16.1997.81

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.97.00081 Lugano 6 agosto 1997 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza di interpretazione 29 luglio 1997 presentata da __________ relativamente alla sentenza 16 luglio 1997 prolata da questa Camera nell’ambito della  causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 6 maggio 1996 da __________ rappr. dal __________ letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: che con decisione 4 dicembre 1996 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, in parziale accoglimento dell’istanza 6 maggio 1996 promossa da __________ nei confronti del suo ex datore di lavoro __________, ha condannato quest’ultimo al pagamento di fr. 2’740.85 oltre accessori a titolo di pretese salariali del dipendente; che con sentenza 16 luglio 1997 questa Camera ha respinto il ricorso per cassazione presentato il 10 dicembre 1996 da __________, confermando il giudizio pretorile; che con scritto 29 luglio 1997 __________ ha presentato istanza di interpretazione della sentenza 16 luglio 1997 della scrivente Camera; che secondo l’art. 333 CPC il rimedio straordinario dell’interpre-tazione è dato nei casi in cui nella sentenza si riscontrano dispositivi ambigui od oscuri, oppure nei casi in cui il senso di un dispositivo è poco chiaro poichè in contraddizione con le motivazioni della sentenza (Cocchi/Trezzini, CPC,

n. 2 ad art. 333); che poichè con la sua domanda __________ non sostiene esservi ambiguità o contraddizione nel precedente giudizio di questa Camera, non sono dati gli estremi per procedere all’interpretazione della sentenza; che in ogni caso, i chiarimenti postulati da __________ trovano puntuale risposta al punto 5 della sentenza di questa Camera; che quella motivazione risulta essere stata correttamente capita dallo stesso richiedente, come si evince dal contenuto dell’istanza in discussione; che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla domanda di interpretazione della sentenza trattandosi di un rimedio di diritto  -ancorchè di sola natura processuale- questa Camera, per il rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC,  può decidere con breve motivazione la reiezione dell’istanza senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questa si rilevi inammissibile o manifestamente infondata, Per i quali motivi, richiamate le norme di legge menzionate, per le spese l’art. 417 lett. e CPC pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, la domanda di interpretazione 29 luglio 1997 presentata da __________, è respinta. 2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese giudiziarie. 3. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           La segretaria