Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 14.10.1997 16.1997.75
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.97.00075 Lugano 14 ottobre 1997 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 giugno 1997 presentato nella forma dell’appello da __________ patr. dall’avv. __________ Contro la sentenza 17 giugno 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 17 aprile 1997 da __________ patr. dall’avv. __________ con la quale l’istante ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: 1. Con istanza 17 aprile 1997 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 7’294.70, pari al costo pattuito per un corso di lingue. A valere quale riconoscimento di debito essa ha prodotto il “contratto di noleggio” sottoscritto dalla convenuta il 12 dicembre 1996 (doc. B). Al contraddittorio l’escussa si è opposta alla pretesa avversaria prevalendosi dell’eccezione di inadempimento del contratto, in particolare per il fatto che la prestazione fornita dall’istante non era quella pattuita. Infatti, l’idioma insegnato dall’istante -per il tramite di una docente di lingua madre brasiliana- era diverso da quello concordato al momento della sottoscrizione del contratto, ossia il portoghese parlato in Portogallo e non quello parlato in Brasile. 2. Con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza non ritenendo sufficentemente comprovata l’eccezione di inadempimento del contratto sollevata dall’escussa con riferimento alla lingua insegnata dall’istante, diversa da quella concordata. 3. Con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 17 LALEF, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale in particolare per aver respinto, ancorché comprovata dalle risultanze istruttorie, l’eccezione di inadempimento del contratto. 4. Le osservazioni 13 settembre 1997 (data del timbro postale) della controparte devono essere estromesse dall’incarto senza che sia necessaria la loro notifica alla ricorrente siccome tardive. Il termine di 10 giorni per la loro presentazione (art. 22 cpv. 1 LALEF), essendo infatti scaduto l’11 agosto 1997 (art. 31 cpv. 1 e 56 cifra 2 LEF). 5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente basa implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a). Secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvi-sorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconosci-mento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro. Il titolo di credito sul quale si basa l’esecuzione in questione è il contratto di noleggio sottoscritto dalle parti il 12 dicembre 1996 (doc. B), che di principio costituisce riconoscimento di debito per le rate scadute (Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 74, p. 190). 6. Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da invalidare il riconoscimento di debito. Incombe all’escusso l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Rep 1987 pag. 150-151; Panchaud/Caprez, op.cit., § 26 pag. 61; BlSchK 1982 pag. 95-97; CEF 1°aprile 1993 in re M.AG/B.). Quale eccezione atta ad inibire il rigetto dell’opposizione la convenuta ha sollevato l’eccezione di inadempimento del contratto, per il fatto che l’istante le ha messo a disposizione un insegnante di lingua madre brasiliana che impartiva lezioni in un portoghese parlato nel suo Paese ma diverso dal portoghese parlato in Portogallo, da lei richiesto. La conclusione del primo giudice secondo la quale la convenuta non avrebbe reso sufficientemente verosimile l’eccezione di inadempimento del contratto -con riferimento alla prestazione fornita dall’istante, diversa da quella pattuita- non è arbitraria. Dalle risultanze istruttorie non risulta infatti che le parti abbiano pattuito la condizione allegata dalla convenuta secondo la quale ella avrebbe preteso l’insegnamento della lingua portoghese parlata in Portogallo piuttosto che del portoghese parlato altrove. In considerazione dell’assenza nel contratto di qualsiasi riferimento al portoghese insegnato dall’istante piuttosto che di quello desiderato dalla cliente -indicando questo in modo generico “corso di lingua portoghese”- spettava alla convenuta che si prevale dell’eccezione di inadempimento dimostrare che al momento della conclusione del contratto ella ha manifestato l’intenzione di apprendere la lingua parlata in Portogallo e non un’altra, prova che ella non ha manifestamente fornito. Ritenuto che per stessa ammissione della convenuta l’istante ha effettivamente messo a disposizione un’insegnante di portoghese, offrendo così la prestazione contrattualmente pattuita, ciò basta per ritenere priva di oggetto l’eccezione di inadempimento del contratto sollevata dall’escussa. Il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve così essere respinto. 7. Tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Alla controparte non vengono assegnate ripetibili di questa sede in considerazione dell’estromissione delle osservazioni al ricorso. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF pronuncia: 1. Il ricorso 30 giugno 1997 di __________ è respinto . 2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.,- già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico. 3. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria