opencaselaw.ch

16.1997.72

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-10-20 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 20.10.1997 16.1997.72

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.97.00072 Lugano 20 ottobre 1997 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 16 giugno 1997 presentato da __________ patr. dall’avv. __________ contro la sentenza 26 maggio 1997 del Giudice di pace del circolo della Verzasca nella causa civile inappellabile promossa con istanza 3 marzo 1997 nei confronti di __________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’000.- oltre interessi nonché il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Locarno, domande accolte dal primo giudice limitatamente a fr. 600.- oltre interessi del 5% dal 1° dicembre 1996; letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: 1. Il 5 novembre 1996 __________ ha versato a __________ l’importo di fr. 1’000.- a valere quale acconto per l’acquisto di una vettura Mini Cooper 1.3 Innocenti il cui prezzo concordato a collaudo avvenuto era di fr. 6’900.- (doc. A). Il 29 novembre 1996, non essendogli ancora stato consegnato  il veicolo, l’istante ha comunicato al convenuto di rinunciare  all’acquisto chiedendo nel contempo a __________ la restituzione dell’acconto di fr. 1’000.- (doc. B). Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando la rescissione del contratto ad opera dell’istante a favore del quale egli ha tenuto a disposizione il veicolo sino al 15 dicembre 1996, data che sarebbe stata concordata per la consegna (doc. C). 2. Con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la validità del contratto sino al 15 dicembre 1996 non avendo la parti pattuito un diverso termine di consegna e preso atto che il convenuto      -decorso quel termine- si è considerato senz'altro libero di disporre altrimenti del veicolo, ha riconosciuto all’istante il diritto alla restituzione di fr. 600.-, dedotto l’importo di fr. 400.- pari al danno dubito dal convenuto per aver tenuto a disposizione dell’istante il veicolo sino al 15 dicembre 1996. 3. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere g) e f) dell’art. 327  CPC. Il ricorrente rimprovera in particolare al giudice di pace di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie riconoscendo al convenuto una pretesa per danni di fr. 400.-, danni che quest’ultimo non ha rivendicato e tantomeno provato. Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni. 4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a). 5. Controverso nella fattispecie è essenzialmente il riconoscimento al convenuto di un danno di fr. 400.- "perché l'auto è rimasta a disposizione dell'attore per un certo periodo". Pur ammettendo il principio secondo il quale il convenuto avrebbe diritto alla rifusione delle spese sopportate per aver tenuto a disposizione dell’istante il veicolo da questo acquistato, e per la consegna del quale non risulta che le parti abbiano pattuito un termine di consegna prima del 15 dicembre 1996, spettava al convenuto stesso di far valere il danno e provarne l’ammontare o perlomeno fornire indicazioni che permettessero al giudice di procedere alla sua quantificazione. L’art. 8 CC impone infatti alla parte che intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza, ritenuto che la mancanza di questa prova impone al giudice di decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). Alla luce di questo principio generale che regola l’onere della prova, non può che essere considerata arbitraria la decisione del primo giudice che ha riconosciuto al convenuto un importo per il titolo di risarcimento danni che il convenuto non ha nemmeno richiesto come credito proprio. La sentenza impugnata, nella quale sono ravvisabili i titoli di cassazione invocati dal ricorrente, deve così essere annullata. 6. Accogliendo il ricorso e dati i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera decide il merito della controversia; Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 16 giugno 1997 di __________ è accolto. Di conseguenza la sentenza 26 maggio 1997 del Giudice di pace del Circolo della Verzasca è annullata e sostituita dal seguente giudicato: 1. L’istanza è accolta. Di conseguenza __________ è condannato a pagare a __________ a l’importo di fr. 1’000.- oltre interessi del 5% dal 1° dicembre 1996. 2. E’ rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UEF di Locarno. 3. Le spese e la tassa di giustizia di fr. 100.-, da anticipare dall’istante, vanno poste a carico del convenuto. II. Le spese del presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia                                  fr. 50.-

b) spese                                                    fr. 30.- fr. 80.- già anticipate dal ricorrente, vanno poste a carico di __________ con l’obbligo di rifondere al ricorrente fr. 150.- a titolo di ripetibili di questa sede. III. Intimazione a:

- __________ Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Verzasca Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                                La segretaria