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16.1997.71

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-10-09 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (3 Absätze)

E. 9 ottobre 1997 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 giugno 1997 presentato da __________ rappr. dall’__________ Contro il decreto 16 giugno 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3, nella causa a procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro promossa con istanza

E. 14 marzo 1997 nei confronti di __________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 8’945.25 -importo ridotto a fr. 3’525.05- a titolo di pretese salariali, domanda sulla quale il primo giudice non si è pronunciato avendo preliminarmente accertato la sua incompetenza, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 14 marzo 1997 __________ ha convenuto in giudizio la __________, presso la quale ha lavorato in qualità di infermiere dal 27 gennaio 1997 sino al suo licenziamento in tronco avvenuto il 16 febbraio 1997, al fine di ottenere il pagamento di fr. 8’945.25 lordi a saldo delle proprie  pretese salariali, domanda ridotta in seguito a fr. 3’525.05; che al contraddittorio la convenuta ha innanzitutto sollevato l’eccezione di incompetenza del giudice adito sulla base dell’art. 20 del Regolamento organico per il personale occupato presso le case per anziani (ROCA); nel merito si è opposta alla pretesa avversaria ribadendo l’esistenza di motivi gravi tali da giustificare il licenziamento in tronco del dipendente; che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata l’esistenza tra le parti di un patto di arbitrato a tenore del quale la vertenza che oppone le parti doveva essere sottoposta alla Commissione paritetica cantonale (CPC), rispettivamente alla Commissione speciale di ricorso in virtù del ROCA, ha respinto l’istanza per difetto di competenza; che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio invocando il titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. b) CPC ossia perchè il pretore, a torto, ha negato la sua competenza; che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni; che l’accertamento circa la determinazione della competenza giurisdizionale o meno del giudice civile, ha luogo d’ufficio e in ogni stadio di causa (art. 97 cifra 1 CPC); che contrariamente a quanto concluso dal pretore, la vertenza che oppone le parti non rientra nelle compenze della Commissione paritetica cantonale, a favore della quale non può neppure essere ammessa la conclusione di un patto di arbitrato; che, prescindendo dalla descrizione delle competenze riservate alla CPC (art. 67 ROCA), appare determinante il fatto che contro decisioni della Direzione di una casa per anziani (CPA) esiste unicamente "la possibilità" di ricorso alla CPC (art. 20 cpv. 2 ROCA); che ciò evidentemente non basta per rappresentare, nel caso concreto, una valida deroga del foro in favore della CPC; che infatti, la validità di una clausola arbitrale contenuta in un contratto collettivo non dipende dalla sola e semplice adesione al contratto collettivo, ma invece da una dichiarazione supplementare esplicita e chiara di sottomissione alla giurisdizione arbitrale (art. 6 Concordato sull’arbitrato; Bulletin ASA 1988, pag. 199 segg.; Lalive/Poudret/Reymond, Le droit de l’arbitrage interne et international en Suisse, 1989, pag. 61 in alto; II CCA 30 gennaio 1996 in re Z./.SA); che nella fattispecie non risulta che il dipendente abbia sottoscritto una simile clausola; che di conseguenza, il giudizio pretorile che ha negato a torto la sua competenza a dirimere la vertenza che oppone le parti, deve essere annullato e gli atti rinviati al giudice (art. 332 cpv. 2 CPC) perchè si esprima sul merito dell’azione; Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione di __________ è accolto . Di conseguenza il decreto

E. 16 giugno 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3 è annullato e gli atti sono rinviati al primo giudice affinchè proceda ai sensi dei considerandi. 2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. La __________ verserà a __________ l’importo di  fr. 100.- a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Intimazione a:      - __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           La segretaria

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 09.10.1997 16.1997.71

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.97.00071 Lugano 9 ottobre 1997 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 giugno 1997 presentato da __________ rappr. dall’__________ Contro il decreto 16 giugno 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3, nella causa a procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro promossa con istanza 14 marzo 1997 nei confronti di __________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 8’945.25 -importo ridotto a fr. 3’525.05- a titolo di pretese salariali, domanda sulla quale il primo giudice non si è pronunciato avendo preliminarmente accertato la sua incompetenza, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 14 marzo 1997 __________ ha convenuto in giudizio la __________, presso la quale ha lavorato in qualità di infermiere dal 27 gennaio 1997 sino al suo licenziamento in tronco avvenuto il 16 febbraio 1997, al fine di ottenere il pagamento di fr. 8’945.25 lordi a saldo delle proprie  pretese salariali, domanda ridotta in seguito a fr. 3’525.05; che al contraddittorio la convenuta ha innanzitutto sollevato l’eccezione di incompetenza del giudice adito sulla base dell’art. 20 del Regolamento organico per il personale occupato presso le case per anziani (ROCA); nel merito si è opposta alla pretesa avversaria ribadendo l’esistenza di motivi gravi tali da giustificare il licenziamento in tronco del dipendente; che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata l’esistenza tra le parti di un patto di arbitrato a tenore del quale la vertenza che oppone le parti doveva essere sottoposta alla Commissione paritetica cantonale (CPC), rispettivamente alla Commissione speciale di ricorso in virtù del ROCA, ha respinto l’istanza per difetto di competenza; che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio invocando il titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. b) CPC ossia perchè il pretore, a torto, ha negato la sua competenza; che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni; che l’accertamento circa la determinazione della competenza giurisdizionale o meno del giudice civile, ha luogo d’ufficio e in ogni stadio di causa (art. 97 cifra 1 CPC); che contrariamente a quanto concluso dal pretore, la vertenza che oppone le parti non rientra nelle compenze della Commissione paritetica cantonale, a favore della quale non può neppure essere ammessa la conclusione di un patto di arbitrato; che, prescindendo dalla descrizione delle competenze riservate alla CPC (art. 67 ROCA), appare determinante il fatto che contro decisioni della Direzione di una casa per anziani (CPA) esiste unicamente "la possibilità" di ricorso alla CPC (art. 20 cpv. 2 ROCA); che ciò evidentemente non basta per rappresentare, nel caso concreto, una valida deroga del foro in favore della CPC; che infatti, la validità di una clausola arbitrale contenuta in un contratto collettivo non dipende dalla sola e semplice adesione al contratto collettivo, ma invece da una dichiarazione supplementare esplicita e chiara di sottomissione alla giurisdizione arbitrale (art. 6 Concordato sull’arbitrato; Bulletin ASA 1988, pag. 199 segg.; Lalive/Poudret/Reymond, Le droit de l’arbitrage interne et international en Suisse, 1989, pag. 61 in alto; II CCA 30 gennaio 1996 in re Z./.SA); che nella fattispecie non risulta che il dipendente abbia sottoscritto una simile clausola; che di conseguenza, il giudizio pretorile che ha negato a torto la sua competenza a dirimere la vertenza che oppone le parti, deve essere annullato e gli atti rinviati al giudice (art. 332 cpv. 2 CPC) perchè si esprima sul merito dell’azione; Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione di __________ è accolto . Di conseguenza il decreto 16 giugno 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3 è annullato e gli atti sono rinviati al primo giudice affinchè proceda ai sensi dei considerandi. 2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. La __________ verserà a __________ l’importo di  fr. 100.- a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Intimazione a:      - __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           La segretaria