opencaselaw.ch

16.1997.7

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-07-14 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (3 Absätze)

E. 14 luglio 1997 /cs In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 gennaio 1997 presentato da __________ contro la sentenza 13 gennaio 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza

E. 18 ottobre 1996 da __________ rappr. dall’__________ con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, considerato In fatto e in diritto: 1. Con istanza 18 ottobre 1996 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 1’507.30, pari al premio assicurativo dovuto per il 1995 per la copertura provvisoria di uno stabile di proprietà di quest’ultimo a __________. A valere quale riconoscimento di debito essa ha prodotto la proposta di assicurazione sottoscritta dal convenuto il 19 gennaio 1995 (doc. A). In sede di contraddittorio l’escusso si è opposto alla pretesa avversaria contestando l’esistenza di un valido riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione, non potendo in particolare essere riconosciuto alla proposta di assicurazione il carattere di polizza assicurativa poiché priva dell’indicazione dell’ammontare del premio dovuto. 2. Con il querelato giudizio il primo giudice, accertata l’esistenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nella proposta di assicurazione (doc. A), ha accolto l’istanza . 3. Con  il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice un’erronea valutazione delle prove e la conseguente errata applicazione del diritto materiale per aver equiparato la proposta di assicurazione (doc. A) a un valido riconoscimento di debito nonostante sullo stesso non figuri l’ammontare del premio fatto valere in causa. Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni. 4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a). 5. Secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro. In quest’ultima ipotesi il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari, ossia la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta ad interpretazione del debitore con al quale egli si obbliga a pagare una determinata somma di denaro a una determinata persona, essenziale è in ogni caso che dal raffronto dei singoli documenti e dalla loro connessione risulti in modo chiaro la professione del debito, e che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF 106 III 99; Favre, Droit des poursuites, 154; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 6; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 150-152). Sebbene non debba necessariamente essere quantificato, il debito riconosciuto deve essere agevolmente determinabile. 6. Nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA). Nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, dalla documentazione prodotta dall’istante, in particolare dalla proposta di assicurazione “copertura provvisoria stabile” sottoscritta dal convenuto (doc. A) -atto che di principio vale quale riconoscimento dei premi scaduti (Panchaud/Caprez, op.cit., § 94)- non è possibile dedurre l’esistenza di un valido riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione. Sulla stessa non figura infatti né l’ammontare del premio dovuto dall’assicurato, né tantomeno i criteri di calcolo del medesimo, ritenuto che il generico rinvio alla “tariffa attuale”, neppure allegata alla proposta assicurativa, non permette al debitore di quantificare il suo debito, ciò basta per escludere l'esistenza di un valido titolo legittimante il rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi dell'art. 82 LEF. Del resto l’unico documento versato agli atti che riporta la somma oggetto dell’esecuzione è il conteggio dell’8 gennaio 1996 che non reca nessun segno di accettazione da parte dell’assicurato (doc. G). . 7. In virtù dell'art. 327 lett. g. CPC il ricorso deve così essere accolto e la sentenza impugnata, frutto di un’errata applicazione del diritto materiale, annullata. Accogliendo il ricorso e dati i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF pronuncia: I.   l ricorso per cassazione

E. 23 gennaio 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L’istanza è respinta.

2. La tassa di giustizia in fr. 60.-, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico con l’obbligo di rifondere al convenuto fr. 150.- a titolo di indennità. II.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.,- già anticipate dal ricorrente, sono poste a carico di __________ che rifonderà al ricorrente fr. 100.- quale indennità per questa sede. III.   Intimazione a: __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 14.07.1997 16.1997.7

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.97.00007 Lugano 14 luglio 1997 /cs In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 gennaio 1997 presentato da __________ contro la sentenza 13 gennaio 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 18 ottobre 1996 da __________ rappr. dall’__________ con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, considerato In fatto e in diritto: 1. Con istanza 18 ottobre 1996 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 1’507.30, pari al premio assicurativo dovuto per il 1995 per la copertura provvisoria di uno stabile di proprietà di quest’ultimo a __________. A valere quale riconoscimento di debito essa ha prodotto la proposta di assicurazione sottoscritta dal convenuto il 19 gennaio 1995 (doc. A). In sede di contraddittorio l’escusso si è opposto alla pretesa avversaria contestando l’esistenza di un valido riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione, non potendo in particolare essere riconosciuto alla proposta di assicurazione il carattere di polizza assicurativa poiché priva dell’indicazione dell’ammontare del premio dovuto. 2. Con il querelato giudizio il primo giudice, accertata l’esistenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nella proposta di assicurazione (doc. A), ha accolto l’istanza . 3. Con  il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice un’erronea valutazione delle prove e la conseguente errata applicazione del diritto materiale per aver equiparato la proposta di assicurazione (doc. A) a un valido riconoscimento di debito nonostante sullo stesso non figuri l’ammontare del premio fatto valere in causa. Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni. 4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a). 5. Secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro. In quest’ultima ipotesi il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari, ossia la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta ad interpretazione del debitore con al quale egli si obbliga a pagare una determinata somma di denaro a una determinata persona, essenziale è in ogni caso che dal raffronto dei singoli documenti e dalla loro connessione risulti in modo chiaro la professione del debito, e che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza e sottratti a possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF 106 III 99; Favre, Droit des poursuites, 154; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 6; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 150-152). Sebbene non debba necessariamente essere quantificato, il debito riconosciuto deve essere agevolmente determinabile. 6. Nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA). Nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, dalla documentazione prodotta dall’istante, in particolare dalla proposta di assicurazione “copertura provvisoria stabile” sottoscritta dal convenuto (doc. A) -atto che di principio vale quale riconoscimento dei premi scaduti (Panchaud/Caprez, op.cit., § 94)- non è possibile dedurre l’esistenza di un valido riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione. Sulla stessa non figura infatti né l’ammontare del premio dovuto dall’assicurato, né tantomeno i criteri di calcolo del medesimo, ritenuto che il generico rinvio alla “tariffa attuale”, neppure allegata alla proposta assicurativa, non permette al debitore di quantificare il suo debito, ciò basta per escludere l'esistenza di un valido titolo legittimante il rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi dell'art. 82 LEF. Del resto l’unico documento versato agli atti che riporta la somma oggetto dell’esecuzione è il conteggio dell’8 gennaio 1996 che non reca nessun segno di accettazione da parte dell’assicurato (doc. G). . 7. In virtù dell'art. 327 lett. g. CPC il ricorso deve così essere accolto e la sentenza impugnata, frutto di un’errata applicazione del diritto materiale, annullata. Accogliendo il ricorso e dati i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF pronuncia: I.   l ricorso per cassazione 23 gennaio 1997 di __________ è accolto. Di conseguenza la sentenza 23 gennaio 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1. L’istanza è respinta.

2. La tassa di giustizia in fr. 60.-, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico con l’obbligo di rifondere al convenuto fr. 150.- a titolo di indennità. II.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.,- già anticipate dal ricorrente, sono poste a carico di __________ che rifonderà al ricorrente fr. 100.- quale indennità per questa sede. III.   Intimazione a: __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           La segretaria