Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 22.09.1997 16.1997.62
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.97.00062 Lugano 22 settembre 1997 /cs In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 giugno 1997 presentato da __________ patr. dall’avv. __________ contro la sentenza 14 maggio 1997 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura speciale in materia di contratto del lavoro promossa con istanza 7 febbraio 1997 da __________ rappr. dall’__________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 6’667.- oltre accessori a titolo di pretese salariali, domanda accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: 1. __________ ha lavorato alle dipendenze di __________ in qualità di dichiarante doganale dal 1° maggio 1981 sino al 31 dicembre 1995. Il rapporto di lavoro era regolato dal Contratto collettivo di lavoro degli spedizionieri di Chiasso (doc. A). Nel mese di marzo 1995 la datrice di lavoro, confrontata a problemi di natura congiunturale derivanti dalle fluttuazioni del cambio franco/lira, ha operato una riduzione del salario nella misura del 12.63% a tutti i dipendenti frontalieri, tra i quali l’istante. Quest’ultimo, contestando la liceità della modifica unilaterale del contratto da parte della datrice di lavoro, con istanza 7 febbraio 1997 ha rivendicato l’integrale pagamento dei salari e della quota parte di tredicesima di sua spettanza per il mesi da febbraio a dicembre 1995, con un saldo a suo favore di fr. 6’667.-. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria giustificando le decurtazioni effettuate con la necessità di far fronte alla grave crisi di mercato dovuta al deprezzamento delle lira nei confronti del franco. Essa ha osservato inoltre che la riduzione controversa è stata in parte compensata con la mancata riduzione del 50% della tredicesima così come previsto e autorizzato dalla Convenzione di crisi del 10 ottobre 1995. 2. Con il querelato giudizio il primo giudice ha concluso all’accoglimento dell’istanza ritenendo inammissibile la modifica unilaterale del contratto da parte della convenuta e tardiva l’eccezione di compensazione dalla stessa sollevata con riferimento alla mancata riduzione del 50% della tredicesima. 3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 9 giugno 1997 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver prolato un giudizio iniquo e in contrasto con le risultanze istruttorie, in particolare lamenta la mancata presa in considerazione da parte del primo giudice dell’intervenuta modifica delle condizioni congiunturali in vigore al momento della conclusione del contratto e che hanno imposto una modifica unilaterale del contratto in conformità con la clausola rebus sic stantibus. Con osservazioni 20 giugno 1997 la controparte postula la reiezione del gravame. 4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente basa implicitamente il proprio gravame, una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a). 5. Controversa nella fattispecie è la questione di sapere se la riduzione dello stipendio dell’istante, frutto di una modifica unilaterale del contratto da parte della datrice di lavoro, sia o meno possibile alla luce della grave crisi del mercato valutario che ha interessato numerose ditte, tra cui la convenuta. È pacifico e neppure contestato dalla convenuta, che una modifica contrattuale, in particolare una riduzione del salario inizialmente pattuito, necessita del consenso di entrambi i contraenti (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 1996, n. 3c) ad art. 322 CO), che l’istante in concreto non ha manifestamente dato (cfr. doc. C). In assenza di un accordo in tal senso, una modifica del contratto di lavoro, per di più a svantaggio del lavoratore, non è ipotizzabile neppure alla luce del principio dell’imprevedibilità invocata dalla ricorrente. A questo proposito, va rilevato che solo in questa sede la ricorrente rivendica l’applicazione della clausola rebus sic stantibus per giustificare la misura adottata nei confronti dell’istante. In ogni caso, a prescindere dalla tardività procedurale della proposta eccezione (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), essa sarebbe comunque improponibile ai fini della legittimazione della riduzione dello stipendio dell’istante. Infatti, la norma citata si applica quando, nell’ambito di contratti di lunga durata, si verificano avvenimenti imprevedibili -di riconosciuta generale gravità e indipendenti dalla volontà delle parti- che influiscono in misura determinante sulla possibilità di una di esse di adempiere come in precedenza ai suoi obblighi contrattuali (DTF 107 II 347 e 348 e giurisprudenza richiamata; Merz, Berner Kommentar, n. 189 e segg. ad art. 2; critici: Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, n. 332 ad art. 18 CO). Nella fattispecie, a prescindere da ogni considerazione sulla durata del contratto, manca qualsiasi prova dell’impossibilità nella quale la convenuta si sarebbe trovata di far fronte all’impegno di pagamento assunto nei confronti dell’istante, non potendo a tal fine supplire il richiamo alla crisi economica che l’ha interessata. D’altra parte, la convenuta ha avuto modo di far fronte a questa crisi aderendo alla Convenzione di crisi sottoscritta il 10 ottobre 1995. A proposito di questa Convenzione, che al suo articolo 23 autorizza i datori di lavoro a ridurre la tredicesima del 50 % per il 1995, come correttamente concluso dal primo giudice, la convenuta, che non ha utilizzato questa possibilità nel momento indicato (1995), non può evidentemente prevalersene successivamente ponendola in compensazione alle legittime pretese dell’istante, compensazione per la quale sarebbe peraltro necessario l’accordo del lavoratore (art. 125 cifra 2 CO). Alla luce di quanto sopra esposto, non essendo ravvisabile arbitrio alcuno nel giudizio impugnato sia per quanto attiene alla valutazione delle prove che all’applicazione del diritto, il ricorso deve essere respinto. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 5 giugno 1997 di __________ è respinto. 2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese giudiziarie. __________ verserà alla controparte fr. 100.- a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Intimazione a:
- __________ Comunicazione alla Pretura di della giurisdizione di Mendrisio-Sud Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria