Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.06.1997 16.1997.60
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.97.00060 Lugano 12 giugno 1997/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26 maggio 1997 presentato quale appello da __________ contro la sentenza 9 maggio 1997 del Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 6 maggio 1996 nei confronti di __________ patr. dall’avv. __________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’175.60 oltre accessori a titolo di pretese salariali, domanda accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 2’387.-; letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: che con sentenza 9 maggio 1997 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord, in parziale accoglimento dell’istanza inoltrata il 6 maggio 1996 da __________ nei confronti della sua ex datrice di lavoro __________ per ottenere il pagamento di fr. 3’647.60 a saldo delle proprie pretese salariali per i mesi di febbraio e marzo 1996, e fr. 3’528.- quale indennità per ingiusto licenziamento, ha riconosciuto fondate le pretese dell’istante limitatamente a fr. 2’387.-; che con atto ricorsuale datato 26 maggio 1997, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, __________ è insorta contro il predetto giudizio; che giusta l’art. 398 cpv. 1 CPC, applicabile a titolo di diritto suppletorio per il rinvio di cui all’art. 418 CPC, il termine per impugnare una decisione emanata nell’ambito della procedura speciale per salari e mercedi, è di 10 giorni dalla notificazione della sentenza; che quando, come nel caso di specie, la parte ha un rappresentante legale, la notifica è fatta a quest’ultimo (art. 120 cpv. 4 CPC), di modo che per la decorrenza del termine fa stato la data in cui la sentenza è pervenuta al rappresentante, mentre è irrilevante la data in cui questa è effettivamente pervenuta alla parte; che quindi, poiché la sentenza qui dedotta in cassazione è stata notificata al __________, allora rappresentante della ricorrente, il 13 maggio 1997 come risulta dagli accertamenti effettuati presso il competente ufficio postale, il ricorso (“appello”) datato e spedito il 26 maggio 1997 (cfr. timbro postale) è tardivo; che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato, Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC e l’art. 417 lett. e CPC pronuncia: 1. Il ricorso 26 maggio 1997 di __________ è irricevibile in quanto tardivo. 2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese. 3. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio- nord Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria