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16.1997.57

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-05-12 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 12.05.1997 16.1997.57

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.97.00057 Lugano 12 maggio 1997 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 1° aprile 1997 presentato da __________ contro la sentenza 18 marzo 1997 del Pretore del distretto di Riviera nella causa a procedura sommaria in tema di rigetto dell’opposizione promossa con istanza 27 febbraio 1997 da __________ con la quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Riviera, domanda accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: che con istanza 27 febbraio 1997 __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 7’138.25, oltre interessi di mora al tasso del 6.5% così come previsto nel contratto di mutuo sottoscritto dalle parti il 9 ottobre 1992 (doc. A); che il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nel contratto di mutuo prodotto dall’istante, ha accolto l’istanza; che con scritto 1° aprile 1997 __________ ha presentato ricorso contro il predetto giudizio; che la documentazione allegata al ricorso deve essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni; che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo; che nella concreta fattispecie lo scritto 1° aprile 1997 di __________, con il quale si limita a giustificare l’impossibilità di far fronte alle richieste di pagamento avversarie a causa della sua  precaria situazione finanziaria, non adempie ai requisiti sopra menzionati: dallo stesso non si evince infatti nessun addebito nei confronti dell’operato del primo giudice; che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato; che vista la particolarità della presente fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia Per i quali motivi, pronuncia: 1. Il ricorso 1° aprile 1997 di __________ è nullo. 2. Non si prelevano tasse nè spese di giustizia. 3. Intimazione a:

- __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           La segretaria