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16.1997.47

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-09-11 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Con istanza 21 febbraio 1997 __________ ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dall’ex marito __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 1’053.-, importo corrispondente alla rendita AI di spettanza del figlio __________, che il convenuto non ha versato per i mesi da ottobre 1996 a febbraio 1997 compresi. A valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto un estratto della sentenza 10 maggio 1990 della Pretura del Distretto di Bellinzona (doc. B) che ha imposto al marito l’obbligo di versare alla moglie, a titolo di alimenti per sé e per il figlio l’importo di fr. 1500.-- rispettivamente fr. 1’450.- mensili, importo al quale andava aggiunta, rispettiva-mente dedotta a dipendenza del caso, la rendita AI percepita dal padre per il figlio minorenne. In sede di contraddittorio il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando la richiesta di pagamento delle rendita AI per il figlio, avendo quest’ultimo esaurito il diritto alla stessa a far tempo dal 30 settembre 1996 così come risulta dallo scritto 15 ottobre 1996 della __________ (doc. 4).

E. 2 Con il querelato giudizio il segretario assessore, accertata l’inconsistenza delle eccezioni sollevate dal convenuto nel senso che per rendita AI menzionata nella sentenza pretorile prodotta a valere quale titolo esecutivo (doc. B) deve essere intesa quella erogata dalla Cassa cantonale di compensazione  e non quella di altre assicurazioni, ha accolto l’istanza.

E. 3 Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 10 aprile 1997 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto sostanziale e formale, in particolare per non aver considerato già giudicata la questione degli alimenti per gli ultimi tre mesi del 1996, come risulta dagli atti di una vertenza trattata dal Giudice di pace. Il ricorrente contesta inoltre l’interpretazione restrittiva data dal primo giudice alla nozione di rendite AI di cui alla sentenza prodotta a valere quale titolo esecutivo; a mente dell’insorgente nella fissazione del contributo alimentare di spettanza della moglie e del figlio le parti avrebbero inteso riferirsi a qualsiasi tipo di rendita AI e non solo a quelle versate dalla Cassa cantonale di compensazione. Con osservazioni 29 aprile 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.

E. 4 Preliminarmente deve essere estromesso dall’incarto lo scritto 12 maggio 1997 con il quale il ricorrente prende posizione in merito alle osservazioni di controparte, non essendo prevista dal CPC la possibilità di formulare delle controsservazioni.

E. 5 Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).

E. 6 Nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta

d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante

possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto

carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (

DTF

113 III 9;

CEF

13.03.1990 in re S.AG/B.). Questo esame tende ad accertare: l’identità tra il

titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere

esecutivo; il benfondato di eventuali obiezioni opposte dall’escusso nei limiti

di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF.

Nella

fattispecie, non è contestato il carattere esecutivo della sentenza di divorzio

di cui l’istante ha prodotto un estratto (doc. B), né la conformità

dell'estratto stesso.

Controversa

è per contro l’interpretazione del contenuto della sentenza là dove condiziona

l’aumento o la diminuzione degli alimenti per il figlio agli adeguamenti della

rendita AI versata al convenuto, ossia se la rendita AI menzionata nella sentenza

sia quella versata dalla Cassa cantonale di compensazione oppure se in questa

nozione siano comprese anche altre rendite AI percepite dal convenuto.

Trattandosi

di un’argomentazione proposta dal convenuto a sostegno della richiesta di

mantenimento della sua opposizione al PE, quindi a comprova dell’inesistenza

del debito posto in esecuzione, spettava a quest’ultimo dimostrare quale fosse

stata la volontà delle parti al momento della sottoscrizione della

convenzione

sulle conseguenze accessorie del divorzio (

Panchaud/Caprez

, La mainlevée

de l’opposition, 1980, § 147).

Poiché

il ricorrente non ha dimostrato il significato attribuito dalle parti (e dal

giudice del divorzio) al concetto di rendita AI, in particolare che esse

avessero inteso riferirsi a qualsiasi tipo di rendita invalidità, non può

essere considerata arbitraria la conclusione del primo giudice secondo la quale

si tratterebbe unicamente delle rendite erogate dalla Cassa cantonale di

compensazione: in concreto non risulta che esse abbiano subito una variazione

tale da giustificare le trattenute sugli alimenti effettuate dal convenuto per

un importo corrispondente a quello posto in esecuzione.

E. 7 Per quanto attiene alla censura ricorsuale secondo la quale il primo giudice non avrebbe considerato il precedente pronunciato della Giudicatura di pace di Giubiasco con il quale è stata stralciata la causa promossa dall’istante per l’incasso del saldo del contributo alimentare per i mesi da ottobre a dicembre 1996 (doc. 2), va rilevato che contrariamente a quanto preteso dal ricorrente l’eccezione di cosa giudicata non rientra tra i presupposti processuali che il giudice deve esaminare d'ufficio in ogni stadio di causa (art. 97 CPC), ma è un’eccezione che deve essere proposta dalle parti. Va comunque rilevato che la decisione relativa a un’istanza di rigetto produce degli effetti unicamente nell’ambito del diritto esecutivo, nel senso che essa statuisce unicamente sul problema di sapere se una determinata esecuzione può essere continuata oppure no, senza che ciò comporti il passaggio in giudicato della sentenza per quanto concerne la sostanza del credito cui essa si riferisce (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, Rep 1989, pag. 343).

E. 8 Accertata l’improponibilità dell’eccezione di inesistenza del debito sollevata dal convenuto, il giudizio impugnato deve  essere confermato su questo punto. Il ricorso deve invece essere accolto nella misura in cui censura il riconoscimento degli interessi di mora del 5 % a far tempo dal 7 ottobre 1996, data per la quale non tutto il credito fatto valere in giudizio era esigibile. Poiché la legge oltre a riconoscere al creditore il diritto alla rifusione di interessi moratori in caso di ritardo del debitore nel pagamento di una somma di denaro, ne fissa pure il tasso e la decorrenza (art. 104 cpv. 1 e 102 CO), spetta al giudice verificare d’ufficio queste premesse (SJZ 1957, pag. 292, n. 133). Nel caso di specie, gli interessi di mora devono essere riconosciuti all’istante a far tempo dal 17 gennaio 1997 (doc. A), data della prima interpellazione agli atti (art. 102 cpv  1 CO).

E. 9 Per quanto attiene alla posta di fr. 80.- esposta nel PE per spese esecutive e di Giudicatura, questa non può essere riconosciuta all’istante non sussistendo per la stessa un valido titolo esecutivo.

E. 10 Il grado di soccombenza del ricorrente, pressoché totale sia in prima che seconda sede, giustifica di caricare a quest’ultimo tasse e spese di entrambe le sedi giudiziarie. Analogo giudizio si giustifica anche per l’attribuzione delle ripetibili, malgrado l’intervento riformatorio in tema di interessi di mora e di quantificazione del credito per il quale si giustifica l’accoglimento dell’istanza. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 8 aprile 1997 di __________ è parzialmente accolto . Di conseguenza la sentenza

E. 12 marzo 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona, limitatamente al dispositivo no. 1, è annullata e sostituita dal seguente giudicato: 1. E’ rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona per l’importo di fr. 1’053.- oltre interessi del 5% dal 17 gennaio 1997. II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.- già anticipati dal ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 150.- a titolo di ripetibili ridotte di questa sede. III. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 11.09.1997 16.1997.47

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.97.00047 Lugano 11 settembre 1997 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8 aprile 1997 presentato da __________ patr. dall’avv. __________ contro la sentenza 12 marzo 1997 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 21 febbraio 1997 da __________ patr. dall’avv. __________ con la quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: 1. Con istanza 21 febbraio 1997 __________ ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dall’ex marito __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 1’053.-, importo corrispondente alla rendita AI di spettanza del figlio __________, che il convenuto non ha versato per i mesi da ottobre 1996 a febbraio 1997 compresi. A valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto un estratto della sentenza 10 maggio 1990 della Pretura del Distretto di Bellinzona (doc. B) che ha imposto al marito l’obbligo di versare alla moglie, a titolo di alimenti per sé e per il figlio l’importo di fr. 1500.-- rispettivamente fr. 1’450.- mensili, importo al quale andava aggiunta, rispettiva-mente dedotta a dipendenza del caso, la rendita AI percepita dal padre per il figlio minorenne. In sede di contraddittorio il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando la richiesta di pagamento delle rendita AI per il figlio, avendo quest’ultimo esaurito il diritto alla stessa a far tempo dal 30 settembre 1996 così come risulta dallo scritto 15 ottobre 1996 della __________ (doc. 4). 2. Con il querelato giudizio il segretario assessore, accertata l’inconsistenza delle eccezioni sollevate dal convenuto nel senso che per rendita AI menzionata nella sentenza pretorile prodotta a valere quale titolo esecutivo (doc. B) deve essere intesa quella erogata dalla Cassa cantonale di compensazione  e non quella di altre assicurazioni, ha accolto l’istanza. 3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 10 aprile 1997 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto sostanziale e formale, in particolare per non aver considerato già giudicata la questione degli alimenti per gli ultimi tre mesi del 1996, come risulta dagli atti di una vertenza trattata dal Giudice di pace. Il ricorrente contesta inoltre l’interpretazione restrittiva data dal primo giudice alla nozione di rendite AI di cui alla sentenza prodotta a valere quale titolo esecutivo; a mente dell’insorgente nella fissazione del contributo alimentare di spettanza della moglie e del figlio le parti avrebbero inteso riferirsi a qualsiasi tipo di rendita AI e non solo a quelle versate dalla Cassa cantonale di compensazione. Con osservazioni 29 aprile 1997 la controparte postula la reiezione del gravame. 4. Preliminarmente deve essere estromesso dall’incarto lo scritto 12 maggio 1997 con il quale il ricorrente prende posizione in merito alle osservazioni di controparte, non essendo prevista dal CPC la possibilità di formulare delle controsservazioni. 5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a). 6. Nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.). Questo esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il benfondato di eventuali obiezioni opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF. Nella fattispecie, non è contestato il carattere esecutivo della sentenza di divorzio di cui l’istante ha prodotto un estratto (doc. B), né la conformità dell'estratto stesso. Controversa è per contro l’interpretazione del contenuto della sentenza là dove condiziona l’aumento o la diminuzione degli alimenti per il figlio agli adeguamenti della rendita AI versata al convenuto, ossia se la rendita AI menzionata nella sentenza sia quella versata dalla Cassa cantonale di compensazione oppure se in questa nozione siano comprese anche altre rendite AI percepite dal convenuto. Trattandosi di un’argomentazione proposta dal convenuto a sostegno della richiesta di mantenimento della sua opposizione al PE, quindi a comprova dell’inesistenza del debito posto in esecuzione, spettava a quest’ultimo dimostrare quale fosse stata la volontà delle parti al momento della sottoscrizione della convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 147). Poiché il ricorrente non ha dimostrato il significato attribuito dalle parti (e dal giudice del divorzio) al concetto di rendita AI, in particolare che esse avessero inteso riferirsi a qualsiasi tipo di rendita invalidità, non può essere considerata arbitraria la conclusione del primo giudice secondo la quale si tratterebbe unicamente delle rendite erogate dalla Cassa cantonale di compensazione: in concreto non risulta che esse abbiano subito una variazione tale da giustificare le trattenute sugli alimenti effettuate dal convenuto per un importo corrispondente a quello posto in esecuzione. 7. Per quanto attiene alla censura ricorsuale secondo la quale il primo giudice non avrebbe considerato il precedente pronunciato della Giudicatura di pace di Giubiasco con il quale è stata stralciata la causa promossa dall’istante per l’incasso del saldo del contributo alimentare per i mesi da ottobre a dicembre 1996 (doc. 2), va rilevato che contrariamente a quanto preteso dal ricorrente l’eccezione di cosa giudicata non rientra tra i presupposti processuali che il giudice deve esaminare d'ufficio in ogni stadio di causa (art. 97 CPC), ma è un’eccezione che deve essere proposta dalle parti. Va comunque rilevato che la decisione relativa a un’istanza di rigetto produce degli effetti unicamente nell’ambito del diritto esecutivo, nel senso che essa statuisce unicamente sul problema di sapere se una determinata esecuzione può essere continuata oppure no, senza che ciò comporti il passaggio in giudicato della sentenza per quanto concerne la sostanza del credito cui essa si riferisce (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, Rep 1989, pag. 343). 8. Accertata l’improponibilità dell’eccezione di inesistenza del debito sollevata dal convenuto, il giudizio impugnato deve  essere confermato su questo punto. Il ricorso deve invece essere accolto nella misura in cui censura il riconoscimento degli interessi di mora del 5 % a far tempo dal 7 ottobre 1996, data per la quale non tutto il credito fatto valere in giudizio era esigibile. Poiché la legge oltre a riconoscere al creditore il diritto alla rifusione di interessi moratori in caso di ritardo del debitore nel pagamento di una somma di denaro, ne fissa pure il tasso e la decorrenza (art. 104 cpv. 1 e 102 CO), spetta al giudice verificare d’ufficio queste premesse (SJZ 1957, pag. 292, n. 133). Nel caso di specie, gli interessi di mora devono essere riconosciuti all’istante a far tempo dal 17 gennaio 1997 (doc. A), data della prima interpellazione agli atti (art. 102 cpv  1 CO). 9. Per quanto attiene alla posta di fr. 80.- esposta nel PE per spese esecutive e di Giudicatura, questa non può essere riconosciuta all’istante non sussistendo per la stessa un valido titolo esecutivo. 10. Il grado di soccombenza del ricorrente, pressoché totale sia in prima che seconda sede, giustifica di caricare a quest’ultimo tasse e spese di entrambe le sedi giudiziarie. Analogo giudizio si giustifica anche per l’attribuzione delle ripetibili, malgrado l’intervento riformatorio in tema di interessi di mora e di quantificazione del credito per il quale si giustifica l’accoglimento dell’istanza. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 8 aprile 1997 di __________ è parzialmente accolto . Di conseguenza la sentenza 12 marzo 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona, limitatamente al dispositivo no. 1, è annullata e sostituita dal seguente giudicato: 1. E’ rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona per l’importo di fr. 1’053.- oltre interessi del 5% dal 17 gennaio 1997. II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.- già anticipati dal ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 150.- a titolo di ripetibili ridotte di questa sede. III. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           La segretaria