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16.1997.163

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-04-06 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (2 Absätze)

E. 6 Controverso nella concreta fattispecie è unicamente l’accertamento del primo giudice secondo il quale l’istante non avrebbe provato l’avvenuto pagamento della multa di fr. 310.- mediante denaro prelevato dalla cassa dell’esercizio pubblico. L’azione di disconoscimento del debito si basa sul diritto materiale (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3.ed, 1993, p. 155; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 6. ed., 1997, p. 134 n. 94). In essa il creditore che vi è convenuto è obbligato a dimostrare il fondamento del proprio credito. L’inversione dei ruoli processuali non comporta quindi anche il capovolgimento dell’onere della prova a danno del debitore e istante (II CCA 5 settembre 1994 in re P. SA/M., 15 giugno 1992 in re M./C.S.; Ammon, op.cit., p. 134 n. 95, pag. 136 n. 103). Quando però, come nel caso di specie, l’esistenza della pretesa creditoria non è contestata, ma il debitore (istante) eccepisce l’estinzione del suo debito per compensazione con crediti da lui vantati nei confronti del creditore (convenuti procedenti), egli deve sopportare l’onere della prova relativamente all’esistenza e all’ammontare della pretesa compensatoria da lui addotta (art. 8 CC; II CCA

E. 7 Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve pertanto essere respinto. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 22 dicembre 1997 di __________ è respinto. 2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese giudiziarie. __________ verserà a _________ e __________ l’importo di fr. 120.- a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Intimazione a:

- __________ Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente:                                                               La segretaria:

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 06.04.1998 16.1997.163

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.97.00163 Lugano 6 aprile 1998 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 dicembre 1997 presentato da __________ patr. dall’avv. __________ contro la sentenza 10 dicembre 1997 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa civile inappellabile promossa con istanza 19 dicembre 1996 nei confronti di __________ patr. dall’avv. __________ con la quale l’istante ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 4’331.10 risultante a suo carico dalla sentenza 5 dicembre 1996 del Pretore della Giurisdizione di Locarno- Campagna, domanda parzialmente accolta dal primo giudice che ha accertato l’esistenza del debito nella misura di soli fr. 310.-, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: 1. Il 31 gennaio 1991 la società __________ di _________ (che ha apportato attivi e passivi alla società __________) e i coniugi _________ e __________ hanno sottoscritto un contratto di lavoro a tenore del quale veniva loro affidata la gestione del __________. Il rapporto di lavoro si è concluso il 30 settembre 1995. Dal conteggio finale delle spettanze salariali dei dipendenti la datrice di lavoro ha trattenuto l’importo di fr. 4’331.10 corrispondenti a una multa di fr. 310.- inflitta ai coniugi __________ dal Laboratorio cantonale di igiene (doc. F) e che secondo la datrice di lavoro sarebbe stata pagata utilizzando denaro della cassa dell’esercizio pubblico nonché a un importo di fr. 4’021.10 trattenuto a garanzia di quanto la datrice di lavoro sarebbe stata chiamata a rifondere a un‘altra dipendente (__________) a seguito di un licenziamento con effetto immediato ingiustificato da parte dei coniugi _________ e che aveva promosso nei suoi confronti un’azione giudiziaria sfociata nella sentenza 3 aprile 1996 della  seconda Camera civile del Tribunale di appello (doc. H). 2. Con sentenza 5 dicembre 1996 il Pretore della Giurisdizione di Locarno-campagna  ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta da __________ al PE no. __________dell’UEF di Locarno fattole notificare dai coniugi _________ per l’incasso di fr. 4’331.10 a saldo delle loro pretese salariali. Con istanza 19 dicembre 1996 __________ ha quindi chiesto il disconoscimento di quel debito. L’istante ha innanzi tutto eccepito la sua carenza di legittimazione passiva per il fatto che parte al contratto sottoscritto con i convenuti è la __________; nel merito ha contestato la sussistenza del credito avversario al quale ha opposto in compensazione un suo credito di fr. 4’028.55 corrispondente al danno subito a dipendenza del licenziamento ingiustificato di __________ (fr. 2’325.75 pagato alla dipendente per il periodo di disdetta e fr. 1’602.80 per le spese legali sostenute) oltre a fr. 310.- prelevati dalla cassa del ristorante e utilizzati dai gerenti per pagare la multa loro inflitta dal Laboratorio cantonale di igiene. I convenuti si sono opposti alla richiesta avversaria in particolare alla rivendicazione dell’importo di fr. 310.- che essi sostengono aver pagato con denaro proprio e non della datrice di lavoro. 3. Con il querelato giudizio il pretore, respinta in quanto infondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’istante, accertata la violazione da parte dei convenuti dei loro obblighi contrattuali nei confronti dell’istante costretto ad assumere le conseguenze del licenziamento ingiustificato da parte loro della dipendente __________, ha parzialmente accolto l’istanza ponendo a carico dei convenuti, e quindi ritenendo estinto per compensazione il debito dell’istante per fr. 4’028.- (pretese salariali della dipendente _________ e spese legali sostenute nella procedura promossa da quest’ultima). Il pretore non ha invece accolto la richiesta dell’istante riferita alla multa di fr. 310.- non avendo quest’ultima provato che la multa sarebbe stata pagata con denaro prelevato dalla cassa dell’esercizio pubblico . 4. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per aver posto a suo carico anziché dei convenuti l’onere della prova del pagamento della multa di fr. 310.- di sapere cioè da chi questa sia stata effettivamente pagata. Con osservazioni 2 gennaio 1998 la controparte postula la reiezione del gravame. 5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a). 6. Controverso nella concreta fattispecie è unicamente l’accertamento del primo giudice secondo il quale l’istante non avrebbe provato l’avvenuto pagamento della multa di fr. 310.- mediante denaro prelevato dalla cassa dell’esercizio pubblico. L’azione di disconoscimento del debito si basa sul diritto materiale (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3.ed, 1993, p. 155; Ammon, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 6. ed., 1997, p. 134 n. 94). In essa il creditore che vi è convenuto è obbligato a dimostrare il fondamento del proprio credito. L’inversione dei ruoli processuali non comporta quindi anche il capovolgimento dell’onere della prova a danno del debitore e istante (II CCA 5 settembre 1994 in re P. SA/M., 15 giugno 1992 in re M./C.S.; Ammon, op.cit., p. 134 n. 95, pag. 136 n. 103). Quando però, come nel caso di specie, l’esistenza della pretesa creditoria non è contestata, ma il debitore (istante) eccepisce l’estinzione del suo debito per compensazione con crediti da lui vantati nei confronti del creditore (convenuti procedenti), egli deve sopportare l’onere della prova relativamente all’esistenza e all’ammontare della pretesa compensatoria da lui addotta (art. 8 CC; II CCA 7 marzo 1994 in re C. & Co/S.). Nella fattispecie, poiché la parte istante sostiene di nulla più dovere ai convenuti a titolo di pretese salariali siccome le stesse sarebbero estinte per compensazione con un suo credito di importo superiore nel quale è compreso l’importo controverso di fr. 310.-, spettava a quest’ultima provare il benfondato della sua pretesa di fr. 310.- per la multa inflitta ai convenuti  e per il pagamento della quale essi avrebbero utilizzato denaro suo. Al proposito la conclusione del primo giudice che non ha ritenuto provata tale allegazione di parte istante -contestata da controparte- non può essere considerata arbitraria. Dalle risultanze istruttorie, in particolare dalle prove documentali, non è infatti emerso l’utilizzo del denaro dell’esercizio pubblico per il pagamento della multa controversa. Al contrario, nello scritto doc. M e nei conteggi doc. E e 2 i convenuti hanno sempre sostenuto di aver pagato la multa con mezzi propri. La ricorrente vorrebbe dedurre la prova dell’utilizzo del suo denaro dalla sottoscrizione da parte di __________ del conteggio finale delle sue pretese (doc. E), sennonché questa tesi costituisce semplicemente una diversa interpretazione delle prove documentali certo più favorevole alla ricorrente ma non per questo atta a dimostrare che quella fornita dal pretore sarebbe arbitraria, ossia in manifesto urto con le risultanze processuali prese nel loro insieme. 7. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve pertanto essere respinto. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 22 dicembre 1997 di __________ è respinto. 2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese giudiziarie. __________ verserà a _________ e __________ l’importo di fr. 120.- a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Intimazione a:

- __________ Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente:                                                               La segretaria: