Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 18.12.1997 16.1997.156
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.97.00156 Lugano 18 dicembre 1997 /cs In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 15 dicembre 1997 presentato da __________ rappr. da __________ contro il decreto 28 novembre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 15 marzo 1995 da __________ patr. dallo studio legale __________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’515.- oltre interessi nonché il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: che con istanza 15 marzo 1995 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’515.- a saldo della fattura emessa il 18 novembre 1994 per spese di sosta, di noleggio di un veicolo sostitutivo e per lavori di riparazione eseguiti sul veicolo di quest’ultima; che con decreto 28 novembre 1997 il pretore, basandosi sul certificato allestito il 15 novembre 1997 dal dr. _________ che attesta uno stato di salute consecutivo ad un intervento chirurgico agli occhi subito dalla convenuta il 31 luglio 1997 che non le permette “di leggere e di scrivere e di presentarsi per un tempo ancora lungo e indeterminabile”, ha diffidato quest’ultima a munirsi di un patrocinatore entro il termine di 15 giorni con la comminatoria della nomina di un avvocato d’ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC); che con scritto 15 dicembre 1997 __________, agendo per conto della madre, è insorto contro il predetto decreto chiedendone l’annullamento; che in virtù dell’art. 327 CPC possono essere impugnate con ricorso per cassazione le sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica, ossia solo decisioni formali che pongono fine alla lite quali sentenze o decreti di stralcio (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 327, n. 3); che nella specie il decreto contestato, con il quale il primo giudice ha diffidato la parte convenuta a volersi munire di un patrocinatore -diffida peraltro ampiamente giustificata dalle circostanze del caso concreto in particolare dalla natura e durata dell’impedimento fatto valere dalla convenuta (art. 39 cpv. 2 CPC)- costituisce una decisione incidentale di carattere procedurale e non una decisione formale impugnabile mediante ricorso per cassazione; che quindi il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per carenza del presupposto processuale contemplato dall’art. 327 cpv. 1 CPC; che a prescindere dalla sua improponibilità, il ricorso sarebbe comunque nullo in quanto presentato dal signor __________ -e da lui solo sottoscritto- in rappresentanza della madre __________, ritenuto che quest’ultimo non può fungere da patrocinatore della madre non ricorrendo alcuna circostanza di cui agli art. 64 e 64bis CPC; che in applicazione dell’art. 313 bis CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato; che vista la particolarità della presente fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia, Per i quali motivi, pronuncia: 1. Il ricorso 15 dicembre 1997 di __________ è irricevibile. 2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia. 3. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria