opencaselaw.ch

16.1997.154

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1998-03-17 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 17.03.1998 16.1997.154

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.97.00154 Lugano 17 marzo 1998 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 dicembre 1997 presentato da __________ contro la sentenza 18 novembre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 10 settembre 1997 da __________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 6’820.- oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande respinte in ordine dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 10 settembre 1997 __________, di __________, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 6’820.- a titolo di provvigioni e rifusione spese, al quale il convenuto si è opposto facendo valere una pretesa riconvenzionale di fr. 1’230.- oltre accessori; che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la carenza di un presupposto processuale a carico dell'istante, ha respinto in ordine l’istanza nonché la domanda riconvenzionale, senza procedere al prelievo di tasse e spese di giustizia e neppure all'assegnazione di ripetibili; che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulando l‘annullamento del dispositivo n. 3 siccome non gli assegna ripetibili nonostante la soccombenza di parte istante; che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni; che giusta l’art 148 cpv. 1 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all’altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili; che in concreto è indubbio che soccombente, comunque maggiormente soccombente, è la parte istante che si è vista respingere, ancorché per motivi di natura formale, la sua domanda di pagamento di fr. 6’820.-; che la sentenza pretorile, laddove non evidenzia nessun motivo per il quale si giustificherebbe di derogare al principio della soccombenza, deve essere annullata siccome arbitraria (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 4 ad art. 148); che al convenuto deve pertanto essere riconosciuta un’indennità per l’incomodo cagionatogli, indennità destinata a compensare il solo dispendio di tempo non essendo ipotizzabile l’applicazione della TOA non trattandosi di persona rappresentata in giudizio (Rep 1990 210); che data la particolarità del caso, non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio; Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 10 dicembre 1997 di __________ è accolto. Di conseguenza la sentenza 18 novembre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, limitatamente al suo dispositivo no.3, è annullata e sostituita dal seguente giudicato: 3. Non si prelevano altre tasse o spese oltre a quelle già percette, che restano a carico di chi le ha anticipate. L’istante verserà al convenuto fr. 80.- a titolo di indennità. II. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. __________ di __________ verserà al ricorrente un’indennità di fr. 50.- per questa sede ricorsuale. III. Intimazione a:

- __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                                La segretaria