Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 26.03.1998 16.1997.146
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.97.00146 Lugano 26 marzo 1998 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25 novembre 1997 presentato da __________ patr. dall’avv. __________ contro la sentenza 4 novembre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa civile inappellabile promossa con istanza 5 marzo 1997 nei confronti di __________ patr. dall’avv. __________ con la quale l’istante ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 5’000.- risultante a suo carico dal pre-contratto di vendita 4 settembre 1996, domanda respinta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: 1. Il 4 settembre 1996 __________ e __________ hanno sottoscritto un pre-contratto di vendita a tenore del quale la prima si impegnava a vendere una sala giochi (e meglio le apparecchiature situate nella stessa) al prezzo concordato di fr. 35’000.-. Al punto 4 del contratto le parti hanno pattuito una pena di recesso di fr. 5’000.- “sia per il compratore che per il venditore e ciò nel caso in cui gli stessi per propria colpa non intendessero acquistare o rispettivamente vendere”, pena di recesso di cui si è avvalsa la venditrice a seguito della rinuncia del compratore all’acquisto (doc. B). La procedura esecutiva promossa da __________ con PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona per l’incasso di fr. 5’000.-, è sfociata nella sentenza 11 febbraio 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona con la quale è stata rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta da __________ al citato PE. 2. Con istanza 5 marzo 1997 __________ ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 5’000.- contestandone l’esigibilità. Egli ha sostenuto di essere stato impossibilitato a perfezionare il contratto di compravendita della sala giochi per cause indipendenti dalla sua volontà, ossia per il fatto che non gli è stato possibile ritirare il suo avere di vecchiaia -con il quale come noto alla venditrice avrebbe dovuto pagare il prezzo di compravendita- a causa del rifiuto della moglie di sottoscrivere la relativa domanda di liberazione. L’istante ha inoltre postulato l’annullamento del contratto in quanto viziato da errore essenziale per il fatto che se egli avesse saputo della necessità del consenso coniugale per il prelievo del capitale di vecchiaia, non avrebbe mai sottoscritto il pre-contratto. Da ultimo egli ha contestato l'ammontare della pena di recesso siccome eccessiva, chiedendone la riduzione a fr. 1’000.-. La convenuta si è opposta all’istanza contestando trattarsi di un caso di impossibilità oggettiva per il fatto che mai l’istante ha condizionato il perfezionamento del contratto alla liberazione del suo avere di vecchiaia. 3. Con il querelato giudizio il primo giudice, accertato che la mancata liberazione del capitale previdenziale dell’istante non costituisce un caso di impossibilità oggettiva, che la mancata conoscenza per l'istante della necessità del consenso della moglie non rientra nella definizione di errore essenziale, e che la pena di recesso pattuita non è eccessiva, ha respinto l’istanza. 4. Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare le deposizioni testimoniali dalle quali è chiaramente emerso come la conclusione del contratto fosse condizionata all’ottenimento del suo avere di vecchiaia senza il quale egli non avrebbe mai sottoscritto il pre-contratto di compravendita della sala giochi della convenuta. Poiché la realizzazione di questa condizione non è stata possibile per cause indipendenti dalla sua volontà - visto il rifiuto della moglie di sottoscrivere la domanda di liberazione del suo avere di vecchiaia- l’insorgente ripropone in questa sede l’applicazione dell’art. 119 CO, rispettivamente delle norme sull’errore essenziale. In ogni caso egli ribadisce il carattere eccessivo della pena di recesso di cui chiede la riduzione in applicazione dell’art. 163 cpv. 3 CO. Con osservazioni 5 gennaio 1998 la controparte postula la reiezione del gravame. 5. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a). 6. Esaminata alla luce dei criteri sopra esposti la sentenza del primo giudice non appare arbitraria. Giacché dalle risultanze istruttorie, in special modo dal testo del contratto che non va dimenticato costituisce la base di interpretazione della volontà delle parti, non è emerso che l’acquisto della sala giochi della convenuta fosse in qualche modo condizionato, tantomeno alla liberazione dell’avere di vecchiaia dell’istante, quest’ultimo non può prevalersi della mancanza di questa condizione per dipartirsi dal contratto. Il fatto che egli abbia voluto e anche reso noto a controparte di voler utilizzare il suo capitale di vecchiaia per pagare la sala giochi (testi __________ e __________, interrogatorio formale __________), non significa ancora che egli abbia manifestato alla venditrice di voler far dipendere il perfezionamento del contratto dall’ottenimento di questo denaro. Se così fosse stato egli avrebbe dovuto premunirsi in tal senso. Indipendentemente da ciò, il fatto per l’istante di non aver potuto ritirare il suo capitale di vecchiaia, quindi di non aver potuto pagare il prezzo pattuito, non costituisce in nessun modo un caso di impossibilità alla prestazione ai sensi dell’art. 119 CO, impossibilità che secondo la più recente dottrina deve essere di natura oggettiva e non anche soggettiva (Gauch/ Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Band II, 6. Auflage, 1995, n. 3140). In quest’ottica, trattandosi del pagamento di una somma di denaro, la prestazione come tale non può per definizione essere impossibile ai sensi dell’art. 119 cpv. 1 CO (Gauch/Schluep, op.cit., n. 3136 e 3165). Pure destituita di fondamento è la tesi ricorsuale secondo la quale il contratto sarebbe viziato da errore essenziale per il fatto che se l’istante avesse saputo di non poter utilizzare il suo avere di vecchiaia, egli non avrebbe mai sottoscritto il pre-contratto. L’errore in cui è incorso l’istante, ammesso anche dai testi ai quali egli ha manifestato di voler utilizzare il suo avere di vecchiaia per pagare il prezzo della sala giochi, è infatti un errore sui motivi, ossia il frutto di un’errata valutazione di una determinata circostanza di fatto riferita alle sue possibilità finanziarie (Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Band I, 6. Auflage, 1995, n. 767 e 770). Secondo l’art. 24 cpv. 2 CO un errore sui motivi non è essenziale salvo il caso in cui lo stesso si riferisca a un fatto che secondo il principio della buona fede in affari doveva essere considerato elemento essenziale del contratto (art. 24 cpv. 1 n. 4 CO; DTF 118 II 62), ciò che non è il caso per la possibilità o meno dell’istante di disporre del suo avere di vecchiaia per effettuare il pagamento del prezzo di compravendita, non potendosi escludere che egli avesse a far capo ad altre fonti di finanziamento. 7. Anche l’ultima censura secondo la quale la pena convenzionale sarebbe eccessiva nella misura ammessa dal primo giudice non può trovare accoglimento. Secondo l’art. 163 cpv. 1 CO le parti sono di principio libere di fissare l’ammontare della pena convenzionale. L’eccezione prevista al cpv. 3, che riserva al giudice la facoltà di ridurre secondo il suo prudente criterio pene convenzionali eccessive (cpv. 3) (Gauch/ Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Band II, 6. Auflage, 1995, n. 3946), è in ogni caso limitata alla pattuizione di importi manifestamente sproporzionati (Ehrat, in Comm. di Basilea, 1996, n. 10 ad art 163 CO). Proprio in considerazione di questo ampio potere di apprezzamento riservato al giudice (Gauch/ Schluep, op.cit.,
n. 3951), questa Camera non ritiene che nella fattispecie egli ne abbia abusato non considerando eccessiva la pena di fr. 5’000.- pattuita dalle parti. Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto. Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 25 novembre 1997 di __________ è respinto. 2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 250.-
b) spese fr. 50.- fr. 300.- già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede. 3. Intimazione a:
- __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria