opencaselaw.ch

16.1997.145

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-11-28 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 28.11.1997 16.1997.145

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.97.00145 Lugano 28 novembre 1997 /cs In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 20 novembre 1997 presentato da __________ contro la sentenza 12 novembre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 16 ottobre 1997 da __________ con la quale l‘istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’300.- oltre accessori nonchè il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con sentenza 12 novembre 1997 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, in accoglimento  dell’istanza presentata il 16 ottobre 1997 da __________, ha condannato __________ a restituire a quest’ultimo l’importo di fr. 1’300.- versatogli per il deposito di un brevetto, prestazione alla quale il convenuto non ha dato seguito; che con atto ricorsuale 20 novembre 1997 __________ è insorto contro il predetto giudizio; che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3); che nel caso concreto il contenuto dello scritto 20 novembre 1997 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione; che infatti, invece di indicare le sue critiche alla decisione del primo giudice relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a riproporre le proprie argomentazioni circa i motivi per i quali gli è stato impossibile far fronte all’impegno assunto nei confronti dell’istante, ossia i problemi di salute che gli hanno impedito di concretizzare il suo brevetto; che quindi questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti per un eventuale annullamento del giudizio impugnato; che il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC; che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato; che in considerazione della particolarità della fattispecie, non si prelevano tasse né spese di giustizia, Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC pronuncia: 1. Il ricorso 20 novembre 1997 di __________ è nullo. 2. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio. 3. Intimazione a:

- __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           La segretaria