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16.1997.135

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-11-20 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 20.11.1997 16.1997.135

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.97.00135 Lugano 20 novembre 1997 /cs In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 29 ottobre 1997 presentato da __________ Contro la sentenza 23 ottobre 1997 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 2 ottobre 1997 da __________ rapp. dalla __________ con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice; letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: che con istanza 2 ottobre 1997 il Comune di __________, rappresentato da____________________ __________, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 258.45 oltre accessori corrispondenti alla tassa per la fornitura di energia elettrica posta a carico del convenuto con fattura 6 maggio 1997, equiparata a titolo esecutivo dal Regolamento comunale per la fornitura di energia elettrica, domanda avversata dal  convenuto; che con il giudizio impugnato il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo al quale il convenuto non ha opposto nessuna delle eccezioni previste dall’art. 81 LEF, ha accolto l’istanza; che con tempestivo ricorso __________ è insorto contro il predetto giudizio contestando la competenza del giudice di pace a statuire sull’istanza di rigetto dell’opposizione trattandosi di controversia di competenza del Tribunale cantonale amministrativo di Lugano in virtù della Convenzione dei diritti dell’uomo (CEDU); chiede inoltre di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria internazionale e che gli venga infine nominato un patrocinatore d’ufficio; che contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, competente a statuire sulle domande di rigetto dell’opposizione per importi  inferiori a fr. 1’000.- è il giudice di pace (art. 5 cpv. 1 LOG e 15 LALEF) e non certo il Tribunale cantonale amministrativo la cui competenza a dirimere controversie quale quella che ci occupa non è peraltro neppure prevista dalla CEDU e dai suoi protocolli aggiuntivi (in particolare il protocollo n. 9: RS 0.101.09, in RU 1995 p. 3949 e segg.; IICCA 6 agosto 1997 in re __________ /A.); che quindi, la censura ricorsuale volta a contestare la competenza del Giudice di pace del circolo di Bellinzona a pronunciarsi sulla domanda di rigetto dell’opposizione formulata dal Comune di __________ è manifestamente infondata; che siccome il ricorrente ha limitato la propria impugnativa alla competenza del giudice di pace senza sollevare nessuna contestazione sul merito della decisione impugnata, in particolare sul fatto di sapere se fossero dati o meno i presupposti per la concessione del rigetto definitivo dell’opposizione, il ricorso deve essere respinto senza ulteriori verifiche; che per quanto attiene alla richiesta tendente alla nomina di un patrocinatore d’ufficio per la procedura di secondo grado, la stessa è sprovvista di fondamento ritenuto che con l’allestimento del gravame il ricorrente ha in sostanza già esaurito tutti gli atti a sua disposizione in questa sede (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 1 ad art. 314; IICCA 6 agosto 1997 in re __________ /A.); che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato; che vista la particolarità della fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC  e la TarLEF pronuncia: 1. Il ricorso 29 ottobre 1997 di __________ è respinto. 2. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio. 3. Intimazione a:

- __________ Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           La segretaria