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16.1997.132

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-11-17 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 17.11.1997 16.1997.132

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.97.00132 Lugano 17 novembre 1997 /cs In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 6 novembre 1997 presentato da __________ Contro la sentenza 28 ottobre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura sommaria di ammissione dell’opposizione per non essere addivenuto a miglior fortuna (art. 265a LEF) interposta al PE no. __________ fattogli notificare in data 29 settembre 1997 da __________ rappr. dalla __________ letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: che con sentenza 28 ottobre 1997 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, chiamato a pronunciarsi sull’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato fattogli notificare da __________ per l’incasso di fr. 1’075.- oltre accessori, ha concluso all’inammissibilità dell’opposizione che l’escusso ha motivato con il mancato ritorno a miglior fortuna poiché l’ha considerata come non stata resa verosimile; che con scritto 6 novembre 1997 __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento; che secondo l’art. 265a cpv. 1 in fine LEF, e come risulta chiaramente dal considerando no. 2 della sentenza impugnata, la decisione del giudice sull’ammissibilità o meno dell’opposizione è definitiva, nel senso che sono esclusi i rimedi di diritto -ordinari e straordinari- del diritto cantonale  (Messaggio concernente la revisione della LEF dell’8 maggio 1991 pag. 114; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 1997, § 48 n. 43); che quindi questa Camera non può neppure entrare nel merito del ricorso presentato da __________; che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile; che data la particolarità del caso non si prelevano tasse né spese di giustizia Per i quali motivi, richiamato l’art. 265a LEF pronuncia:

1.   Il ricorso 6 novembre 1997 di __________ è irricevibile.

2.   Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.

3.   Intimazione a:

- __________

- __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 e all’Ufficio esecuzioni, Lugano Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           La segretaria