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16.1997.131

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-11-14 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 14.11.1997 16.1997.131

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.97.00131 Lugano 14 novembre 1997 /cs In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 ottobre 1997 presentato da __________ Contro la sentenza 15 ottobre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 10 giugno 1997 da avv. Dott. __________ patr. Dall’avv. __________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’456.- oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato In fatto e in diritto: che con istanza 10 giugno 1997 l’avv. __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’456.- oltre accessori a saldo della sua nota professionale del 13 marzo 1995 per la consulenza legale prestata alla convenuta nella vertenza che la opponeva alla società __________ (doc. B); che il pretore, accertato il benfondato delle pretesa di parte istante, peraltro riconosciuta dalla convenuta con scritto 7 agosto 1995 (doc. H) e non contestata in causa non avendo la  convenuta presenziato al contraddittorio, ha accolto l’istanza; che con atto ricorsuale 28 ottobre 1997 __________ è insorta contro il predetto giudizio; che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3); che nel caso concreto, lo scritto 28 ottobre 1997 con il quale la ricorrente propone, senza comprovarle e comunque in modo irrito non permettendo la procedura l’allegazione di nuovi fatti in seconda sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), le sue contestazioni in merito al mandato svolto dall’istante, non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione; che infatti, invece di indicare le sue critiche alla decisione del pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita ad esporre i motivi per i quali si oppone al pagamento della nota professionale dell’avv. __________; che quindi questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti per cassare il giudizio impugnato; che il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC; che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato, Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia:

1.   Il ricorso 28 ottobre 1997 di __________ è nullo .

2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico della ricorrente.

3.   Intimazione a:

- __________

- __________ __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           La segretaria