Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 14.11.1997 16.1997.127
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.97.00127 Lugano 14 novembre 1997 /cs In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25 ottobre 1997 presentato da __________ Contro la sentenza 6 ottobre 1997 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa civile promossa con petizione 15 maggio 1997 da __________ patr. dall’avv. __________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr.8’950.- oltre accessori nonchè il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande ridotte a fr. 6’750.- e così accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con petizione 15 maggio 1997 l’__________ ha convenuto in giudizio ____________________figlio del defunto __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 8’950.- corrispondenti alle cure mediche prestate a quest’ultimo durante la sua degenza ospedaliera presso la __________ (doc. B e C), pretesa ridotta pendente causa a fr. 6’750.- a seguito del pagamento della fattura di fr. 2’200.- (doc. C); che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando la sua qualità di debitore della pretesa litigiosa poiché di spettanza delle casse malati __________ e __________ presso le quali il padre era assicurato, debitrici che l’istante avrebbe tacitamente accettato sulla base delle indicazioni contenute nel formulario compilato dal padre prima del suo ricovero (doc. 1); che con il querelato giudizio il primo giudice ha concluso all’accoglimento dell’istanza limitatamente all’importo residuo di fr. 6’750.- non potendosi desumere dalla sola indicazione sul formulario con i dati personali del paziente (doc. 1) del nome delle sue casse malati, un’assunzione esterna di debito da parte di quest’ultime; che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC; che nel caso concreto, nonostante la corretta indicazione del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC - disposto che permette l’annullamento di una sentenza frutto di un’errata applicazione del diritto o di un’arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie- il ricorrente non ne evidenzia gli estremi; che infatti egli si limita a riproporre, completandola, la propria versione dei fatti con particolare riferimento alla connotazione giuridica da lui data al formulario sottoscritto dal defunto padre, nel senso che l’indicazione delle casse malati sarebbe vincolante per l’istante ai fini della fatturazione delle prestazioni litigiose; che contrariamente a quanto preteso dall’insorgente, la conclusione del primo giudice secondo la quale dall’indicazione delle casse malati del padre nel formulario contenente i suo dati personali non si poteva dedurre la loro qualità di debitrici della pretesa litigiosa e tantomeno l’accordo dell’istante di ritenerle tali, non è arbitraria poiché il formulario in questione fornisce unicamente i dati personali del paziente (tant’è che lo stesso è definito “Personalien”) e non ha certo carattere contrattuale come preteso dal ricorrente; che indipendentemente dal regime legale applicabile alla fattispecie dal punto di vista assicurativo, la __________ potrebbe essere un centro ospedaliero privato non convenzionato con le casse malati, ragione per la quale debitore principale della prestazione fornita dall’istante sarebbe il convenuto nella sua qualità, non contestata, di erede del padre __________, ferma restando la possibilità per quest’ultimo di tentare il recupero dell’importo presso le casse malati del defunto padre; che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato, Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia:
1. Il ricorso 25 ottobre 1997 di __________ è respinto .
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
- __________ Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria