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16.1997.112

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-10-20 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 20.10.1997 16.1997.112

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.97.00112 Lugano 20 ottobre 1997 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 2 ottobre 1997 presentato da __________ Contro la sentenza 30 settembre 1997 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 13 giugno 1997 da __________ Patr. dall’avv. dott. __________ con la quale l‘istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’999.- oltre accessori a titolo di risarcimento danni e torto morale, domanda accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 4’329.- oltre interessi del 5% dal 13 giugno 1997, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con sentenza 30 settembre 1997 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, in parziale accoglimento  dell’istanza presentata il 13 giugno 1997 da __________, ha condannato __________ al pagamento di fr. 4’329.-, corrispondenti alle spese legali sopportate dall’istante e al torto morale patito a dipendenza dei reati di ripetuta calunnia e ingiuria commessi ai suoi danni dal convenuto per aver allestito e divulgato un volantino di contenuto razzista e intimidatorio indicando, a torto l'autore nella persona dell’istante; che con atto ricorsuale 2 ottobre 1997 __________ è insorto contro il predetto giudizio; che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3); che nel caso concreto il contenuto dello scritto 2 ottobre 1997 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione; che infatti, invece di indicare le sue critiche alla decisione del pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a giustificare e ridimensionare il proprio agire in relazione ai fatti che hanno condotto alla pronuncia del decreto di accusa 10 marzo 1997, e a evidenziare le sue precarie condizioni finanziarie; che quindi questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti di annullamento del giudizio impugnato; che il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC; che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato; che data la particolarità del caso non si prelevano tasse né spese di giustizia Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC pronuncia: 1. Il ricorso 2 ottobre 1997 di __________ è nullo. 2. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio. 3. Intimazione a:

- __________

- __________ Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                                La segretaria