Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 26.01.1998 16.1997.110
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.97.00110 Lugano 26 gennaio 1998 /cs In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 ottobre 1997 presentato nella forma dell’appello da __________ Contro la sentenza 18 settembre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 nella causa civile inappellabile promossa con istanza 16 giugno 1997 da __________ con la quale l’istante ha chiesto la condanna della convenuta, solidalmente con il marito __________, al pagamento di fr. 2’632.60 oltre accessori nonché il rigetto dell’opposizione da questa interposta al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: con istanza 16 giugno 1997 __________ ha convenuto in giudizio __________ alla quale aveva ceduto in data 12 aprile 1995 la lavanderia “__________ ” a __________ (doc. A), al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’632.60 oltre accessori corrispondenti al saldo di sua spettanza per diverso titolo ma comunque dipendente dal contratto citato; che con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulle prove documentali rimaste incontestate dalla convenuta che non ha presenziato all’udienza indetta per la discussione, ha accolto l’istanza; che con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento; che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni; che innanzitutto la documentazione allegata al ricorso deve essere estromessa dall’incarto poiché l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta alle parti la facoltà di allegare in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni; che per gli stessi motivi le argomentazioni e contestazioni di fatto contenute nel ricorso non possono essere ritenute in quanto proposte per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC); che in considerazione della mancata contestazione dell’istanza, la sentenza impugnata che ha concluso all’accoglimento delle pretese dell'istante sulla base della documentazione dallo stesso prodotta a comprova del suo credito (doc. A, B e C), deve essere confermata; che spettava infatti alla convenuta partecipare alla discussione dell’istanza e contestare in quella sede le argomentazioni avversarie, pena la presunzione della loro ammissione (art. 170 cpv. 2 CPC; Cocchi /Trezzini, CPC, n. 2 ad art. 170); che comunque il ricorso è nullo (art. 329 cpv. 3 CPC) poichè non contiene le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda e tantomeno precisa (o almeno illustra) il motivo di cassazione invocato (cpv. 2); che infatti, invece di indicare le sue critiche alla decisione del primo giudice relativamente agli accertamenti istruttori o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a proporre per la prima volta in questa sede le sue contestazioni in merito al credito vantato da controparte; che questa Camera è pertanto nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti per l’annullamento del giudizio impugnato; che alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili di questa sede. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso 9 ottobre 1997 di __________ è nullo . 2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 70.-
b) spese fr. 50.- fr. 120.- già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico. 3. Intimazione a:
- __________
- __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria