Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 26.01.1998 16.1997.109
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.97.00109 Lugano 26 gennaio 1998 /cs In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 ottobre 1997 presentato nella forma dell’appello da __________ contro la sentenza 18 settembre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 16 giugno 1997 da __________ con la quale l’istante ha chiesto la condanna del convenuto, solidalmente con la moglie __________, al pagamento di fr. 2’632.60 oltre accessori nonché il rigetto dell’opposizione da questi interposta al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: con istanza 16 giugno 1997 __________ ha convenuto in giudizio __________ -marito di __________ alla quale aveva ceduto in data 12 aprile 1995 la lavanderia “__________ ” a __________ (doc. A)- al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’632.60 oltre accessori corrispondenti al saldo di sua spettanza per titoli diversi, ma comunque dipendente dal contratto citato; che con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulle prove documentali rimaste incontestate dal convenuto che non ha presenziato all’udienza indetta per la discussione, ha accolto l’istanza; che con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento; che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni; che innanzitutto la documentazione allegata al ricorso deve essere estromessa dall’incarto poiché l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta alle parti la facoltà di allegare in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni; che per gli stessi motivi le argomentazioni e contestazioni di fatto contenute nel ricorso non possono essere ritenute in quanto proposte per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC); che in considerazione della mancata contestazione dell’istanza, la sentenza impugnata che ha concluso all’accoglimento delle pretese dell'istante sulla base della documentazione dallo stesso prodotta a comprova del suo credito deve essere confermata; che spettava infatti al convenuto partecipare alla discussione dell’istanza e contestare in quella sede le argomentazioni avversarie, pena la presunzione della loro ammissione (art. 170 cpv. 2 CPC; Cocchi /Trezzini, CPC, n. 2 ad art. 170); che poichè la pretesa dell’istante si basa sul contratto di compravendita sottoscritto dalla moglie del convenuto (doc. A), l’unica questione che poteva porsi in concreto era quella della sua legittimazione passiva, legittimazione comunque chiaramente confermata dallo stesso convenuto che anzi si ritiene debitore unico nei confronti dell’istante; che a prescindere dalle considerazioni sopra esposte il ricorso è comunque nullo (art. 329 cpv. 3 CPC) poichè non contiene le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda e tantomeno precisa (o almeno illustra) il motivo di cassazione invocato (cpv. 2); che infatti, invece di indicare le sue critiche alla decisione del primo giudice relativamente agli accertamenti istruttori o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a proporre per la prima volta in questa sede le sue contestazioni in merito al credito vantato da controparte; che questa Camera è pertanto nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti per l’annullamento del giudizio impugnato; che alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili di questa sede. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso 9 ottobre 1997 di __________ è nullo . 2. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 70.-
b) spese fr. 50 fr. 120.- già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico. 3. Intimazione a:
- __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria