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16.1997.105

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-10-03 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 03.10.1997 16.1997.105

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.97.00105 Lugano 3 ottobre 1997 /cs In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 26 settembre 1997 presentato da __________ Contro la sentenza 16 settembre 1997 del Pretore del distretto di Lugano, sezione 2, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 16 giugno 1997 nei confronti di __________ con la quale l’istante ha chesto il pagamento di fr. 2’000.- oltre accessori nonché il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: che con istanza 16 giugno 1997 __________ ha convenuto in giudizio il __________ al fine di ottenere il                         pagamento di fr. 2’000.- oltre accessori a saldo della fattura                                    emessa il 26 luglio 1996 per la fornitura di materiale di stampa                           a quest’ultimo (doc. G); che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo di aver interamente saldato la pretesa avversaria con il pagamento, concordato tra le parti (doc. O), di fr. 4’500.- (doc. 1); che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la conclusione tra le parti di un accordo circa la liquidazione della fattura 26 luglio 1996 con il pagamento a saldo di fr. 4’500.-, versati dal convenuto il 4 novembre 1996,   ha respinto l’istanza; che con atto ricorsuale 26 settembre 1997 __________ è insorta contro il predetto giudizio; che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3); che nel caso concreto il contenuto dello scritto 26 settembre 1997 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione; che infatti, invece di indicare le sue critiche alla decisione impugnata relativamente agli accertamenti istruttori o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a giustificare -peraltro per la prima volta e quindi tardivamente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC)- l’errore da lei commesso nella redazione del suo scritto e relativo nota di credito 25 ottobre 1996 (doc. O), ove ha erroneamente quantificato in fr. 4’500.- il suo credito residuo anziché in fr. 6’500.-; che quindi, poiché di fatto nessun rimprovero viene mosso all’operato del primo giudice, questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti per l’annullamento del giudizio impugnato; che il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC; che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato; Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC  e la LTG pronuncia:

1.   Il ricorso 26 settembre 1997 di __________ è nullo.

2.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.-, vanno poste a carico della ricorrente.

3.   Intimazione a:

- __________

- __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           La segretaria