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16.1997.101

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-11-21 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (3 Absätze)

E. 21 novembre 1997 /cs In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 settembre 1997 presentato da __________ rappr. dal __________ contro la sentenza 18 settembre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza

E. 25 luglio 1997 nei confronti di __________ con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: che con istanza 25 luglio 1997 il __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 1’634.15, importo corrispondente all’imposta comunale 1986 oltre interessi e accessori; che quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la notifica di tassazione (decisione su reclamo) 27 gennaio 1989 relativa all’imposta cantonale 1985-86 (doc. B) regolarmente passata in giudicato,  copia delle bollette di imposta notificate alla convenuta e da questa mai contestate (doc. C-E) e il conteggio degli interessi allestito il 26 giugno 1997 (doc. G); che all’udienza di contraddittorio nessuno è comparso; che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata l’intervenuta prescrizione del credito fiscale, ha respinto l’istanza; che con il presente tempestivo gravame il __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare l’art. 142 CO esaminando d’ufficio l’eccezione di prescrizione; che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni; che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove; che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.); che nel caso di specie, il pretore ha correttamente concluso all’esistenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall’istante; che anziché pronunciare il rigetto definitivo dell’opposizione, non avendo l’escussa sollevato nessuna delle eccezioni previste dall’art. 81 cpv. 1 LEF, tantomeno quella della prescrizione, il pretore ha respinto l’istanza; che secondo l’art. 231 cpv. 1 vLT i crediti fiscali si prescrivono dopo 5 anni dal momento in cui la tassazione è passata in giudicato; che contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, come nel diritto privato anche nell’ambito delle obbligazioni di diritto pubblico -per principio- l’eccezione di prescrizione non può essere esaminata d’ufficio ma deve essere sollevata dalla parte che se ne prevale (Rep 1977 pag. 213; CEF

E. 27 maggio 1992 in re Comune di __________ /A.), ciò si spiega per il fatto che trattandosi di prescrizione relativa -quindi soggetta a interruzione e sospensione (art. 231 cpv. 3 vLT)- non avendo la convenuta sollevato l’eccezione al contraddittorio, il giudice non può escludere un eventuale atto interruttivo da parte dell’ente pubblico (art. 158 cpv. 2 e 3 vLT); che diverso potrebbe essere il caso trattandosi di prescrizione assoluta (art. 231 cpv. 3 vLT), ritenuto che in quell’ipotesi meglio si giustificherebbe una verifica d’ufficio: la questione può tuttavia restare qui irrisolta (Blumenstein/ Locher, System des Steuerrecht, 5.Auflage, 1995, pag. 284; Binder, Die Verjährung im schweizerischen Steuerrecht, 1985, pag. 300; DTF 101 Ib 350); che la sentenza impugnata, frutto di un’errata applicazione del diritto materiale, in particolare dell’art. 81 cpv. 1 LEF, deve essere annullata; che accogliendo il ricorso e dati i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia; che gli interessi di mora e la tassa di diffida, in quanto previsti dalla LT (art. 219 e 220 per il rinvio di cui all’art. 269 vLT in materia di imposta comunale), devono essere riconosciuti all’istante nella misura richiesta; che la documentazione allegata all’istanza costituisce valido                    titolo esecutivo per l’importo posto in esecuzione      (Panchaud/                   Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 128); che al Comune procedente non vengono assegnate indennità di             questa sede, non richieste, Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF dichiara: I. Il ricorso per cassazione 23 settembre 1997 del __________ è accolto . Di conseguenza la sentenza 18 settembre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 è annullata e sostituita dal seguente giudicato: 1. L’istanza è accolta. Di conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta da __________ i al PE no. __________ dell’UE di Lugano. 2. La tassa di giustizia in fr. 80.-, da anticipare dalla parte istante, deve essere posta a carico della convenuta con l’obbligo di rifondere all’istante un’indennità di fr. 50.-. II. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 120.-, già anticipati dal ricorrente, vanno poste a carico di __________. III. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           La segretaria

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 21.11.1997 16.1997.101

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.97.00101 Lugano 21 novembre 1997 /cs In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 settembre 1997 presentato da __________ rappr. dal __________ contro la sentenza 18 settembre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 25 luglio 1997 nei confronti di __________ con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: che con istanza 25 luglio 1997 il __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero di fr. 1’634.15, importo corrispondente all’imposta comunale 1986 oltre interessi e accessori; che quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la notifica di tassazione (decisione su reclamo) 27 gennaio 1989 relativa all’imposta cantonale 1985-86 (doc. B) regolarmente passata in giudicato,  copia delle bollette di imposta notificate alla convenuta e da questa mai contestate (doc. C-E) e il conteggio degli interessi allestito il 26 giugno 1997 (doc. G); che all’udienza di contraddittorio nessuno è comparso; che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata l’intervenuta prescrizione del credito fiscale, ha respinto l’istanza; che con il presente tempestivo gravame il __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare l’art. 142 CO esaminando d’ufficio l’eccezione di prescrizione; che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni; che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove; che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.); che nel caso di specie, il pretore ha correttamente concluso all’esistenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall’istante; che anziché pronunciare il rigetto definitivo dell’opposizione, non avendo l’escussa sollevato nessuna delle eccezioni previste dall’art. 81 cpv. 1 LEF, tantomeno quella della prescrizione, il pretore ha respinto l’istanza; che secondo l’art. 231 cpv. 1 vLT i crediti fiscali si prescrivono dopo 5 anni dal momento in cui la tassazione è passata in giudicato; che contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, come nel diritto privato anche nell’ambito delle obbligazioni di diritto pubblico -per principio- l’eccezione di prescrizione non può essere esaminata d’ufficio ma deve essere sollevata dalla parte che se ne prevale (Rep 1977 pag. 213; CEF 27 maggio 1992 in re Comune di __________ /A.), ciò si spiega per il fatto che trattandosi di prescrizione relativa -quindi soggetta a interruzione e sospensione (art. 231 cpv. 3 vLT)- non avendo la convenuta sollevato l’eccezione al contraddittorio, il giudice non può escludere un eventuale atto interruttivo da parte dell’ente pubblico (art. 158 cpv. 2 e 3 vLT); che diverso potrebbe essere il caso trattandosi di prescrizione assoluta (art. 231 cpv. 3 vLT), ritenuto che in quell’ipotesi meglio si giustificherebbe una verifica d’ufficio: la questione può tuttavia restare qui irrisolta (Blumenstein/ Locher, System des Steuerrecht, 5.Auflage, 1995, pag. 284; Binder, Die Verjährung im schweizerischen Steuerrecht, 1985, pag. 300; DTF 101 Ib 350); che la sentenza impugnata, frutto di un’errata applicazione del diritto materiale, in particolare dell’art. 81 cpv. 1 LEF, deve essere annullata; che accogliendo il ricorso e dati i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia; che gli interessi di mora e la tassa di diffida, in quanto previsti dalla LT (art. 219 e 220 per il rinvio di cui all’art. 269 vLT in materia di imposta comunale), devono essere riconosciuti all’istante nella misura richiesta; che la documentazione allegata all’istanza costituisce valido                    titolo esecutivo per l’importo posto in esecuzione      (Panchaud/                   Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 128); che al Comune procedente non vengono assegnate indennità di             questa sede, non richieste, Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF dichiara: I. Il ricorso per cassazione 23 settembre 1997 del __________ è accolto . Di conseguenza la sentenza 18 settembre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 è annullata e sostituita dal seguente giudicato: 1. L’istanza è accolta. Di conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta da __________ i al PE no. __________ dell’UE di Lugano. 2. La tassa di giustizia in fr. 80.-, da anticipare dalla parte istante, deve essere posta a carico della convenuta con l’obbligo di rifondere all’istante un’indennità di fr. 50.-. II. Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 120.-, già anticipati dal ricorrente, vanno poste a carico di __________. III. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           La segretaria