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16.1996.97

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-03-04 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 04.03.1997 16.1996.97

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.96.00097 Lugano 04 marzo 1997 /cs In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per statuire sullo scritto 7 agosto 1996 di __________ nell’ambito della procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti contro di lui promossa con istanza 20 giugno 1996 da __________ e decisa con sentenza 29 luglio 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con sentenza 29 luglio 1996 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5 accogliendo l’istanza 20 giugno 1996 inoltrata dall’impresa di costruzioni __________, ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta da __________ al PE no. __________dell’UE di Lugano notificatogli per il recupero di fr. 3’100.- oltre accessori a saldo di pretese dell’istante per l’esecuzione dei progetti di costruzione della casa del convenuto; che con scritto del 7 agosto 1996 __________ ha manifestato di volersi opporre alla domanda di rigetto dell’opposizione spiegandone i motivi, così come anticipato al contraddittorio in occasione del quale egli si era espressamente riservato la possibilità di indicare le ragioni a sostegno della propria contestazione della pretesa avversaria in una successiva procedura di disconoscimento del debito (cfr. verbale 29 luglio 1996); che dalla lettura di questo scritto si evince che __________ non è  intenzionato a ricorrere contro il giudizio pretorile, bensì intende, così come chiaramente suggeritogli in occasione dell’udienza di discussione e come appare dallo stesso verbale, proporre un’istanza di disconoscimento del debito; che di conseguenza lo scritto 7 agosto 1996 va ritornato alla Pretura di Lugano affinché abbia ad istruire la causa ai sensi degli art. 291 segg. CPC, intimando l’istanza alla controparte e citando le parti alla discussione, Per i quali motivi, pronuncia: 1. Lo scritto 7 agosto 1996 __________ viene ritornato alla Pretura di Lugano ai sensi dei considerandi. 2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese. 3. Intimazione a:

- __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           La segretaria