opencaselaw.ch

16.1996.82

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-01-07 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 07.01.1997 16.1996.82

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.96.00082 Lugano 7 gennaio 1996/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 giugno 1996 presentato da __________ contro la sentenza 6 giugno 1996 del Giudice di pace del circolo di Sonvico nella causa civile inappellabile promossa con istanza 26 aprile 1996 nei confronti di __________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 588.25 oltre accessori nonchè il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________dell’UE di Lugano, domande respinte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: 1. I coniugi __________ e __________ sono comproprietari del fondo n. __________RFP __________, gravato di una servitù di passo veicolare a favore del n. __________appartenente a __________. Nell’ambito di una procedura ricorsuale al Tribunale federale, inoltrata da __________ il 14 settembre 1990, le parti hanno sottoscritto una transazione a tenore della quale, oltre ad accordarsi sulla costituzione della servitù di passo di cui si è detto, hanno pure convenuto che la manutenzione della strada oggetto del passo veniva posta per i 3/5 a carico di __________ e per i rimanenti 2/5 a carico dei coniugi __________. Basandosi su questa transazione __________, con istanza 26 aprile 1996, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 588.25 oltre accessori quale  partecipazione alle spese di sgombero della neve sulla strada oggetto del diritto di passo durante i mesi di gennaio e febbraio 1996. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando  il credito dell’istante, sia perchè non comprovato da fatture ma basato su conteggi allestiti dallo stesso, sia perchè in contrasto con la prassi in vigore da alcuni anni tra le parti secondo la quale ognuno si assumeva l’onere di spalare la neve sul tratto di strada dinanzi alle rispettive abitazioni: __________ dalla strada cantonale fino all’altezza del proprio accesso privato, __________ da quel punto fino alla sua proprietà. 2. Con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza per il fatto che l’istante, distanziandosi dalla prassi sino ad allora invalsa tra le parti e secondo la quale ognuna provvedeva allo sgombero di neve sul tratto di strada che la interessava, pretende il pagamento di un lavoro mai concordato con la convenuta nè sul principio nè tantomeno sulle modalità di esecuzione del medesimo (scelta della ditta, accordo sul costo dell’intervento). 3. Con il presente tempestivo ricorso __________ è insorto contro  il predetto giudizio postulandone l’annullamento. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato l’art. 741 CC e la convenzione sottoscritta dalle parti dinanzi al Tribunale federale dai quali risulta l’impegno assunto dalla convenuta di assumere i 3/5 delle spese di manutenzione della strada. Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni. 4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a). 5. Secondo l’art.  741 cpv. 2 CC la manutenzione di un’opera destinata all’esercizio di una servitù e di interesse anche per il fondo serviente, quale la strada oggetto degli interventi litigiosi, è fatta in comune in proporzione dei rispettivi vantaggi che ne derivano per i fondi interessati. In concreto, le parti si sono accordate suddividendo l’onere di manutenzione della strada in ragione di 3/5 a carico della convenuta e 2/5 a carico dei coniugi __________. Ora, l'esistenza di una chiave convenzionale di riparto delle spese di manutenzione della strada, non autorizza una parte a richiedere all’altra qualsiasi credito in virtù di tale accordo. In particolare, a prescindere da ogni considerazione sulla necessità della spesa in esame o sull’opportunità di un preventivo accordo sull’intervento che parrebbe non essere avvenuto nel caso concreto, il ricorrente avrebbe almeno dovuto provare la consistenza della sua pretesa, tanto più di fronte alle contestazioni di controparte. La decisione del giudice di pace di respingere l’istanza non è pertanto contraria al diritto sostanziale, ma semmai è conforme all’art. 8 CC, per quanto riguarda l’onere della prova. Il ricorso, che non evidenziato nessun titolo di cassazione, deve quindi essere respinto. 6. Alla controparte, che non ha presentato osservazioni al ricorso, non vengono riconosciute ripetibili di questa sede. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 21 giugno 1996 __________ è respinto . 2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico. 3. Intimazione a:

- __________ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Sonvico Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           La segretaria