Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 25.09.1996 16.1996.75
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.96.00075 Lugano 25 settembre 1996/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare l’atto ricorsuale 28 maggio 1996 presentato da __________ contro la sentenza 13 maggio 1996 del Giudice di pace del circolo della Magliasina nella causa civile inappellabile promossa con istanza 21 febbraio 1996 da __________ rappr. da __________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 910.- oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 21 gennaio 1996 la Comunione dei comproprietari del __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 910. - a saldo delle spese condominiali rimaste insolute per il 1994; che all’udienza del 27 marzo 1996 la convenuta ha riconosciuto la pretesa avversaria opponendo in compensazione un credito di fr. 356.40 per sue prestazioni; che con il querelato giudizio il giudice di pace ha accolto la pretesa dell’istante, mentre non ha ritenuto comprovato il credito opposto in compensazione dalla convenuta; che con scritto 28 maggio 1996 __________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendo la trasmissione degli atti alla Pretura per nuovo giudizio; che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno descrivendo) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo; che nella fattispecie dal contenuto dello scritto 28 maggio 1996 non si evince nessuna censura nei confronti dell’operato del primo giudice di cui viene semplicemente "contestata la decisione"; che non potendosi individuare -nemmeno in via interpretativa- l'indicazione di alcun motivo d'applicazione dell'art. 327 CPC, il ricorso in esame è nullo; che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato; Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. L’atto ricorsuale 28 maggio 1996 __________ è nullo . 2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico di __________ 3. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Magliasina Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria