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16.1996.74

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1997-02-03 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (5 Absätze)

E. 3 Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 29 maggio 1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie concludendo all’esistenza di un  valido riconoscimento di debito nonostante questo non sia desumibile dalla documentazione prodotta dalle parti. Con osservazioni 28 giugno 1996 la controparte postula la reiezione del gravame.

E. 4 Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).

E. 5 Secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro. Nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA). Nell’ambito di quest’accertamento egli gode di un limitato potere di cognizione, nel senso che deve limitarsi ad accertare la presenza di un chiaro e univoco riconoscimento di debito, senza dover effettuare un’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, compito quest’ultimo di spettanza del giudice ordinario (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposi-zione in Rep 1989

p. 330). In altre parole, l’esame del giudice del rigetto verte unicamente sulla liquidità delle prove e sulla verosimiglianza delle eccezioni sollevate. Attraverso un giudizio sommario, emanato in base a criteri d’apparenza, egli deve infatti solo stabilire se il titolo su cui poggia l’esecuzione è idoneo per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 163).

E. 6 Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dalle parti, letta nel suo insieme, non è possibile dedurre l’esistenza di un valido riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione. Dalla stessa non risulta infatti la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta ad interpretazione della convenuta di riconoscersi debitrice nei confronti dell’istante per l’importo da questa rivendicato (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF 106 III 99; Fritsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schw. Recht, 1984, Vol. I, p. 259; Panchaud/ Caprez, op.cit., § 6; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 151-152).  In particolare, dal doc. F, richiamato dall’istante a sostegno della sua domanda, risulta a chiare lettere una riserva formulata dalla convenuta con riferimento alla fattura controversa, nel senso che il riconoscimento della stessa era condizionato alla sua verifica da parte dell'arch. __________. Né può esservi dubbio sulle contestazioni della fattura espresse in particolare con lo scritto 29 novembre 1994 (doc. C) col quale l'architetto ritornava la stessa a __________ perchè la riesaminasse. E ciò poco meno di due mesi prima dell'estratto conto (doc. F), mentre la verifica non era poi potuta avvenire almeno fino all'agosto 1995 la fattura essendo apparentemente rimasta in possesso della società istante (doc. 23). A questo proposito non può essere condiviso l’assunto del primo giudice secondo il quale questa verifica sarebbe già stata effettuata dalla convenuta in occasione della richiesta di uno sconto sulla fattura medesima (doc. C): semmai quel documento -come già osservato- spiega la riserva formulata dall'escusso. Di nessun sostegno alla tesi di parte istante è la richiesta di pagamento rateale contenuta nel doc. F e l’effettivo versamento di acconti da parte della convenuta (doc. G e L). La parziale tacitazione del credito non significa ancora che il debitore abbia inteso riconoscere la pretesa avversaria nel suo ammontare complessivo, ciò a maggior ragione quando come in concreto egli subordina il pagamento a delle riserve. Infatti, trattandosi di un riconoscimento di debito subordinato alla verifica del benfondato della pretesa di parte istante, il rigetto dell’opposizione avrebbe potuto essere concesso solo se questa verifica avesse effettivamente avuto luogo (Panchaud/ Caprez, op.cit., § 16), ciò che può almeno essere messo in serio dubbio e che basta, in sede di procedura di rigetto dell'opposizione, per escludere l'esistenza di un valido titolo ai sensi dell'art. 82 LEF. In virtù dell'art. 327 lett. g. CPC il ricorso deve così essere accolto. Per i quali motivi, richiamati per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 28 maggio 1996 __________ è accolto . Di conseguenza la sentenza

E. 10 maggio 1996 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata e sostituita dal seguente giudicato: 1. L’istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia in fr. 100.-, da anticipare dall’istante, è posta a carico della convenuta alla quale l’istante rifonderà l’importo di fr. 250.- a titolo di ripetibili. II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.-, già anticipate dalla ricorrente, vanno poste a carico di __________ la quale rifonderà alla ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede. III. Intimazione a:      -   __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           Il segretario

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 03.02.1997 16.1996.74

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.96.00074 Lugano 3 febbraio 1997 /fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretario: Petrini sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 maggio 1996 presentato da __________ contro la sentenza 10 maggio 1996 del Segretario assessore della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 23 febbraio 1996 da __________ patr. dallo studio legale __________ con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: 1. Con istanza 23 febbraio 1996 __________ ditta che si occupa tra l’altro di istallazione di impianti elettrici, ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli  per il recupero di fr. 5’637.20 oltre accessori a saldo della  fattura 25 novembre 1994 emessa per prestazioni eseguite presso la convenuta (doc. B). A valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto diversi documenti tra i quali lo scritto 21 gennaio 1995 della convenuta che figura in calce all'estratto conto (doc. F). La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando innanzi tutto l’esistenza di un valido riconoscimento di debito, in via subordinata sollevando l’eccezione di inadempienza del contratto da parte dell’istante alla quale oppone in compensazione un suo credito di fr. 5’998.- per danni da questa cagionatigli. 2. Con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza  agli atti di un valido riconoscimento di debito nell’insieme della documentazione prodotta dall’istante, ha accolto la sua domanda di rigetto dell’opposizione non ritenendo comprovate le eccezioni sollevate dall’escussa. 3. Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 29 maggio 1996 del presidente di questa Camera, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie concludendo all’esistenza di un  valido riconoscimento di debito nonostante questo non sia desumibile dalla documentazione prodotta dalle parti. Con osservazioni 28 giugno 1996 la controparte postula la reiezione del gravame. 4. Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a). 5. Secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro. Nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA). Nell’ambito di quest’accertamento egli gode di un limitato potere di cognizione, nel senso che deve limitarsi ad accertare la presenza di un chiaro e univoco riconoscimento di debito, senza dover effettuare un’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, compito quest’ultimo di spettanza del giudice ordinario (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposi-zione in Rep 1989

p. 330). In altre parole, l’esame del giudice del rigetto verte unicamente sulla liquidità delle prove e sulla verosimiglianza delle eccezioni sollevate. Attraverso un giudizio sommario, emanato in base a criteri d’apparenza, egli deve infatti solo stabilire se il titolo su cui poggia l’esecuzione è idoneo per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 163). 6. Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dalle parti, letta nel suo insieme, non è possibile dedurre l’esistenza di un valido riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione. Dalla stessa non risulta infatti la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta ad interpretazione della convenuta di riconoscersi debitrice nei confronti dell’istante per l’importo da questa rivendicato (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF 106 III 99; Fritsche/ Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schw. Recht, 1984, Vol. I, p. 259; Panchaud/ Caprez, op.cit., § 6; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 151-152).  In particolare, dal doc. F, richiamato dall’istante a sostegno della sua domanda, risulta a chiare lettere una riserva formulata dalla convenuta con riferimento alla fattura controversa, nel senso che il riconoscimento della stessa era condizionato alla sua verifica da parte dell'arch. __________. Né può esservi dubbio sulle contestazioni della fattura espresse in particolare con lo scritto 29 novembre 1994 (doc. C) col quale l'architetto ritornava la stessa a __________ perchè la riesaminasse. E ciò poco meno di due mesi prima dell'estratto conto (doc. F), mentre la verifica non era poi potuta avvenire almeno fino all'agosto 1995 la fattura essendo apparentemente rimasta in possesso della società istante (doc. 23). A questo proposito non può essere condiviso l’assunto del primo giudice secondo il quale questa verifica sarebbe già stata effettuata dalla convenuta in occasione della richiesta di uno sconto sulla fattura medesima (doc. C): semmai quel documento -come già osservato- spiega la riserva formulata dall'escusso. Di nessun sostegno alla tesi di parte istante è la richiesta di pagamento rateale contenuta nel doc. F e l’effettivo versamento di acconti da parte della convenuta (doc. G e L). La parziale tacitazione del credito non significa ancora che il debitore abbia inteso riconoscere la pretesa avversaria nel suo ammontare complessivo, ciò a maggior ragione quando come in concreto egli subordina il pagamento a delle riserve. Infatti, trattandosi di un riconoscimento di debito subordinato alla verifica del benfondato della pretesa di parte istante, il rigetto dell’opposizione avrebbe potuto essere concesso solo se questa verifica avesse effettivamente avuto luogo (Panchaud/ Caprez, op.cit., § 16), ciò che può almeno essere messo in serio dubbio e che basta, in sede di procedura di rigetto dell'opposizione, per escludere l'esistenza di un valido titolo ai sensi dell'art. 82 LEF. In virtù dell'art. 327 lett. g. CPC il ricorso deve così essere accolto. Per i quali motivi, richiamati per le spese l’art. 148 CPC e la TarLEF pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 28 maggio 1996 __________ è accolto . Di conseguenza la sentenza 10 maggio 1996 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è annullata e sostituita dal seguente giudicato: 1. L’istanza è respinta. 2. La tassa di giustizia in fr. 100.-, da anticipare dall’istante, è posta a carico della convenuta alla quale l’istante rifonderà l’importo di fr. 250.- a titolo di ripetibili. II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.-, già anticipate dalla ricorrente, vanno poste a carico di __________ la quale rifonderà alla ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede. III. Intimazione a:      -   __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           Il segretario