Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 20.12.1996 16.1996.63
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.96.00063 Lugano 20 dicembre 1996/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 26 aprile 1996 presentato da __________ contro la sentenza 18 marzo 1996 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa civile inappellabile promossa con istanza 19 febbraio 1996 da __________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 226.10 oltre accessori nonchè il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, in particolare la capacità delle parti (art. 97 cifra 4 CPC); che le aziende comunali municipalizzate, quale è l’istante, sono istituzioni di diritto pubblico senza personalità giuridica (Scolari, Diritto amministrativo, Parte speciale, 1993, n. 1204); che secondo l’art 13 lett. a della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, l’azienda è rappresentata, di fronte ai terzi e in giudizio, dalla municipalità; che per stare in causa -anche per questioni inerenti servizi pubblici municipalizzati- la municipalità necessita dell’autoriz-zazione a stare in lite da parte del Consiglio comunale (art. 13 § 1 Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici) tranne nelle vertenze dipendenti da istanza di rigetto dell’opposizione, nelle azioni possessorie o nelle provvisionali (art. 13 § 2 Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici); che la controversia in esame, con la quale l’istante procede nei confronti del convenuto per l’incasso di una fattura rimasta insoluta, è sicuramente un’azione civile ordinaria e soggiace pertanto al cennato disposto della Legge sulla municipaliz-zazione dei servizi pubblici; che in concreto, non solo l’istante non era regolarmente e validamente rappresentato, ma manca altresì dagli atti di causa la prova dell’autorizzazione a stare in lite; che il ricorso, così come tutti gli atti compiuti dal __________, compresa quindi l’istanza e la sentenza qui impugnata, sono pertanto nulli in quanto compiuti da una parte alla quale difetta il presupposto della capacità processuale (art. 142 lett. a CPC); che siccome la nullità di un atto procedurale deve essere rilevata d’ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC), la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.); Per i quali motivi, pronuncia: 1. Gli atti processuali della causa inc.no. 21-1996 della Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona sono dichiarati nulli. 2. Non si prelevano tasse né spese. 3. Intimazione a:
- __________ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria