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16.1996.62

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-12-20 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen (1 Absätze)

E. 8 novembre 1994 in re Z./Comune di Bellinzona) affinchè abbia a riprendere la procedura in consonanza con gli atti validi sino ad ora compiuti (istanza e citazione al contraddittorio); Per i quali motivi, visti per le spese gli art. 148 segg. CPC e la LTG pronuncia: 1. Nella causa civile inappellabile promossa da __________ nei confronti del __________ dinanzi alla Giudicatura di pace del circolo di Malvaglia sono dichiarati nulli tutti gli atti processuali successivi all’inoltro dell’istanza. §    Gli atti sono ritornati al primo giudice per gli incombenti di cui ai considerandi. 2. Non si prelevano tasse e spese né si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a:

- __________ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Malvaglia Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           La segretaria

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 20.12.1996 16.1996.62

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.96.00062 Lugano 20 dicembre 1996/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 aprile 1996 presentato da __________ contro la sentenza 11 aprile 1996 del Giudice di pace del circolo di Malvaglia nella causa civile inappellabile promossa con istanza 14 febbraio 1996 nei confronti del __________ rappr. dal __________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr.300.- oltre accessori nonchè il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UEF di Blenio, domande respinte dal primo giudice, letti ed esaminati i fatti considerato in fatto e in diritto: che il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, in particolare la capacità delle parti (art. 97 cifra 4 CPC); che il Comune ticinese gode della capacità di essere parte in un processo avendo personalità giuridica propria (art. 1 LOC), ma l’art. 13 lett. l LOC riserva all’assemblea comunale - rispettivamente al consiglio comunale (art. 42 cpv. 2 LOC) - l’autorizzazione a intraprendere o a stare in lite, con la sola eccezione delle procedure provvisionali, delle cause possessorie e di quelle amministrative (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 38, n. 3; Rep 1967 226; DTF 102 Ia 400); che la controversia in esame, basata su una pretesa di risarcimento danni per occupazione abusiva del fondo dell’istante nell’ambito delle operazioni di raccolta di rifiuti ingombranti, è sicuramente un’azione civile ordinaria e soggiace pertanto al cennato disposto della LOC; che in concreto, manca dagli atti del processo la prova che il Consiglio comunale di __________ abbia autorizzato il Comune a stare in lite; che quindi, tutti gli atti successivi all’inoltro dell’istanza compresa la sentenza qui impugnata, sono nulli in quanto compiuti o indirizzati ad una parte alla quale difetta il presupposto della capacità processuale (art. 142 lett. a CPC); che gli atti vanno così ritornati al giudice di pace (CCC 8 novembre 1994 in re Z./Comune di Bellinzona) affinchè abbia a riprendere la procedura in consonanza con gli atti validi sino ad ora compiuti (istanza e citazione al contraddittorio); Per i quali motivi, visti per le spese gli art. 148 segg. CPC e la LTG pronuncia: 1. Nella causa civile inappellabile promossa da __________ nei confronti del __________ dinanzi alla Giudicatura di pace del circolo di Malvaglia sono dichiarati nulli tutti gli atti processuali successivi all’inoltro dell’istanza. §    Gli atti sono ritornati al primo giudice per gli incombenti di cui ai considerandi. 2. Non si prelevano tasse e spese né si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a:

- __________ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Malvaglia Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           La segretaria