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16.1996.61

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-12-20 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 20.12.1996 16.1996.61

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.96.00061 Lugano 20 dicembre 1996/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 24 aprile 1996 presentato da __________ contro la sentenza 11 aprile 1996 del Giudice di pace del circolo di Malvaglia nella causa civile inappellabile promossa con istanza 19 febbraio 1996 da __________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 850.- oltre accessori a titolo di risarcimento danni, domanda che il primo giudice ha accolto limitatamente a fr. 350.- oltre interessi del 5% dal 26 febbraio 1995, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto:

1.   Con istanza 19 febbraio 1996 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 850.-, corrispondenti al valore di una capra di sua proprietà che, impigliatasi nella rete di recinzione del fondo del convenuto, vi ha trovato la morte. In sede di contraddittorio egli ha esteso la propria domanda anche al risarcimento di altre poste derivanti dalla morte della capra (perdita del capretto e del latte). Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando  di essere in qualche modo responsabile per l’incidente occorso all’animale dell’istante ritenuto che la recinzione in questione, in quel frangente disinserita, si trovava su suolo privato.

2.   Con il querelato giudizio il primo giudice, ritenendo la recinzione del convenuto pericolosa e quindi soggetta a sorveglianza in considerazione del fatto che nel periodo in cui è avvenuto l’incidente (ottobre 1994) vigeva il vago pascolo, ha addebitato al manufatto la causa dell’incidente. Egli dopo aver stimato il valore dell’animale in fr. 500.- ha fissato il risarcimento in fr. 350.- ritenendo una corresponsabilità dell’istante per aver potuto riconoscere la pericolosità della cinta e quindi di non aver sufficientemente custodito il suo bestiame.

3.   Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento. Egli contesta la conclusione del primo giudice secondo la quale la morte della capra dell’istante sarebbe da addebitare alla pericolosità della sua recinzione metallica. Contesta inoltre l’affermazione secondo la quale, alla data dell’accaduto, vigeva il vago pascolo. Al ricorso la controparte non ha presentato osservazioni.

4.   Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il suo gravame prevalendosi in sostanza di un’arbitraria valutazione delle prove da parte del primo giudice,  una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).

5.   Secondo il principio generale di cui all’art. 8 CC, chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto ha l’obbligo di provare detta circostanza: in conseguenza di questa norma fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice  a decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). Nella fattispecie, in applicazione di questo principio,  competeva all’istante provare che la causa della morte della sua capra era da ricondurre nella recinzione metallica del convenuto. In particolare egli avrebbe dovuto provare che la recinzione era in qualche modo difettosa, perché non eseguita a regola d’arte o perché non mantenuta in uno stato idoneo al suo scopo, presupposti questi di applicazione dell’art. 58 CO sul quale l’istante fonda implicitamente la sua azione e secondo il quale il proprietario di un’opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione.          L’istante, disattendendo quello che era il suo onere della prova, non ha infatti provato nulla, in particolare che l’opera fosse stata difettosa ai sensi dell’art. 58 CO. A questo proposito, la conclusione del primo giudice secondo la quale la recinzione era pericolosa, è arbitraria poiché non trova alcun riscontro nelle risultanze istruttorie, ciò a maggior ragione se si considera che le parti medesime divergono sul fatto di sapere se la corrente elettrica fosse effettivamente disinserita oppure no. In ogni caso, anche nell’ipotesi che la recinzione del convenuto potesse costituire un pericolo, dalle risultanze istruttorie non emerge nessuna prova che permetta di individuare il motivo esatto per il quale la capra, a contatto con la rete metallica, vi avrebbe trovato la morte: manca quindi anche ogni indicazione relativa al nesso causale adeguato fra il comportamento della capra e la sua morte. Irrilevante ai fini del giudizio è la problematica relativa al vago pascolo. L’art. 143 del Regolamento comunale, richiamato dal primo giudice e sul quale il ricorrente si è ampiamente diffuso nel suo ricorso, non è di nessun conforto ai fini della verifica dell’eventuale responsabilità del convenuto. Anche volendo condividere l’opinione del primo giudice secondo la quale quando è successo l’incidente vigeva il vago pascolo, ciò non significa ancora che il convenuto non potesse recingere il suo fondo così come lo ha fatto.

6.   Il ricorso, che ha evidenziato come il primo giudice abbia deciso senza disporre delle prove necessarie, deve essere accolto. La decisione sul merito dev’essere operata da questa Camera in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC. Al ricorrente viene riconosciuta un’indennità solo per questa sede ricorsuale non avendo formulato nessuna richiesta in tal senso dinanzi al primo giudice. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: I.   Il ricorso 24 aprile 1996 __________ è accolto . Di conseguenza la sentenza 11 aprile 1996 del Giudice di pace del circolo di Malvaglia è annullata e sostituita dal seguente giudicato:

1.     L’istanza è respinta.

2.     La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 20.-, da anticipare dall’istante, rimangono a suo carico. II.   Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.-, già anticipate dal ricorrente, sono poste a carico di __________ il quale rifonderà a __________ l’importo di fr. 40.- quale indennità di questa sede. III.   Intimazione a:

- __________ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Malvaglia Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                           La segretaria