Sentenza o decisione senza scheda
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 27.02.1996 16.1996.6
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.96.00006 Lugano 27 febbraio 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 gennaio 1996 presentato da __________ contro la sentenza 2 gennaio 1996 del Giudice di pace del circolo di Taverne nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 29 agosto 1995 da avv. __________ con la quale l’istante chiedeva il pagamento di fr. 611.95 oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 29 agosto 1995 l’avv. __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 611.95 a saldo della sua nota professionale 17 marzo 1995 emessa per le spese di patrocinio del convenuto nell’ambito di una procedura amministrativa di rilascio di un permesso di costruzione; che all’udienza indetta per il contraddittorio il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo di aver già saldato la nota professionale 17 marzo 1995 dell’avv. __________ unita-mente ad altre note con il pagamento a saldo di complessivi fr. 4’000.-; che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza non avendo il convenuto provato l’esistenza di un accordo secondo il quale il menzionato versamento di fr. 4’000.- era da intendersi a saldo di tutte le note professionali dell’istante; che con atto ricorsuale 9 gennaio 1996 __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: egli ribadisce quanto già esposto dinnanzi al primo giudice rimpro-verando a quest’ultimo di aver prolato un giudizio senza essere in possesso di tutti gli elementi atti a chiarire la fattispecie; che preliminarmente la documentazione prodotta con il ricorso deve essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni; che secondo la regola generale in materia di onere della prova (art. 8 CC, 183 CPC), chi vuole dedurre un diritto da una circostanza di fatto da lui asserita ne deve fornire la prova; che - nel caso concreto - il convenuto avrebbe dovuto indicare i mezzi di prova di cui intendeva prevalersi all’udienza di contraddittorio (art. 294 cpv. 2 CPC), poichè è in quella sede che le parti si spiegano oralmente, espongono i fatti e le loro ragioni, propongono le domande e producono i documenti che non fossero già stati allegati con l’istanza; che - in particolare - spettava al ricorrente provare davanti al giudice di pace la conclusione del ventilato accordo secondo il quale il versamento di fr. 4’000.- era da intendersi a saldo di tutte le pretese dell’istante, allegazione questa che è rimasta allo stadio di mera affermazione; che quindi, la decisione impugnata che ha respinto in quanto non sostanziate le censure del convenuto deve essere confermata, non essendo ravvisabile nell’operato del primo giudice alcun titolo di cassazione; che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato; Per i quali motivi richiamati gli art. 327 segg. CPC pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 9 gennaio 1996 __________ è respinto .
2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.- già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.
3. Intimazione a:
- __________ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria