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16.1996.41

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-04-09 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 09.04.1996 16.1996.41

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.96.00041 Lugano 9 aprile 1996/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 marzo 1996 presentato da __________ contro la sentenza 27 febbraio 1996 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura speciale in materia di contratto di locazione promossa con istanza 30 dicembre 1994 nei confronti di __________ rappr. dallo Studio __________ con la quale l’istante ha chiesto la verifica del calcolo delle spese accessorie notificategli dalla locataria ritenendole eccessive e incomplete, domanda che il primo giudice ha respinto, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: che con sentenza 20 febbraio 1996 questa Camera ha annullato la sentenza 30 novembre 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città a motivo della diversa identità tra il firmatario della decisione, ossia il pretore, e la persona che aveva condotto l’istruttoria di causa, assicurata dal segretario assessore; che con il querelato giudizio il Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, al quale l’incarto è stato rinviato, ha respinto l’istanza con la quale __________ ha chiesto la verifica delle spese accessorie esposte dalla proprietaria dell’appartamento da lui locato, __________; che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio rimproverando al segretario assessore di aver prolato un giudizio identico a quello precedentemente emanato dal Pretore; che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato tale, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo; che nella concreta fattispecie dal contenuto dell’atto ricorsuale, con il quale __________ si limita a ritenere contrario “all’etica professionale e alla legge” l’emanazione di un giudizio identico a quello precedentemente annullato per vizi di natura formale, non è possibile dedurre alcun titolo di cassazione; che il rimprovero come tale non merita di essere approfondito ritenuto che il fatto per il segretario assessore di aver emanato una sentenza identica a quella prolata dal pretore, non significa che il suo giudizio non sia il frutto di una corretta valutazione delle risultanze istruttorie e conseguente applicazione del diritto sostanziale, eventualità questa neppure invocata dal ricorrente; che quindi lo scritto 12 marzo 1996 __________ non può essere considerato quale ricorso per cassazione ed è pertanto nullo; che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato; Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG pronuncia: 1. L’atto ricorsuale 12 marzo 1996 __________ è nullo 2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                          La segretaria