Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 16.12.1996 16.1996.32
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.96.00032 Lugano 16 dicembre 1996/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 marzo 1996 presentato da __________ patr. dall’avv. __________ contro la sentenza 27 febbraio 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 24 ottobre 1995 da __________ patr. dall’avv. __________ con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, considerato che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro la sentenza 27 febbraio 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, con la quale, in accoglimento dell’istanza presentata dalla ex moglie __________, è stata rigettata in via definitiva l’opposizione da lui interposta al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero di fr. 2’400.- oltre accessori a titolo di contributi alimentari rimasti insoluti; che la controparte non ha presentato osservazioni al ricorso; che con scritto 6 dicembre 1996 il ricorrente ha comunicato a questa Camera di ritirare il ricorso avendo raggiunto con la controparte, che nel frattempo ha ritirato la procedura esecutiva, un accordo extra giudiziale; che così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale per desistenza del ricorrente (art. 352 cpv. 1 CPC); che dovendo considerare il desistente alla stregua di un soccombente (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, n. 10 ad art. 148 CPC), allo stesso devono essere caricate le spese del presente giudizio; richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 5 marzo 1996 di __________ è stralciato dai ruoli . 2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico. 3. Intimazione a: - __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria