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16.1996.31

Sentenza o decisione senza scheda

Ticino · 1996-03-29 · Italiano TI
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Sentenza o decisione senza scheda

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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 29.03.1996 16.1996.31

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.96.00031 Lugano 29 marzo 1996/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 marzo 1996 presentato da __________ contro la sentenza 12 febbraio 1996 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 1 nella causa civile a procedura inappellabile promossa con istanza 11 gennaio 1996 da __________ con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 6’066.30 oltre accessori nonché il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Losanna, domande accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: che con istanza 11 gennaio 1996 la __________  ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 6’066.30 oltre accessori, a saldo dello scoperto per l’utilizzo della carta VISA no. __________ di cui egli è titolare; che all’udienza di contraddittorio, benché regolarmente citato, il convenuto non ha fatto atto di comparsa; che con il querelato giudizio il pretore, accertata la fondatezza della pretesa dell’istante sulla base della documentazione  prodotta, alla quale il convenuto non ha opposto nessuna contestazione, ha accolto l’istanza; che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice la violazione dell’art. 295 cpv. 1 CPC per non aver indetto una seconda udienza per la discussione dell’istanza; che l’art. 295 cpv. 1 CPC nella formulazione alla quale fa riferimento il ricorrente nel suo ricorso, è stato abrogato il 1° marzo 1995 con l’entrata in vigore del nuovo testo che così recita: “Se le parti, o una di esse, non compaiono all’udienza, il giudice procede nella lite giudicando in base all’istanza e alle prove addotte; la citazione deve rendere edotte le parti sulle conseguenze della mancata comparsa.”; che sulla citazione all’udienza notificata al convenuto figura a chiare lettere l’avvertenza circa le conseguenze della mancata comparsa all’udienza; che quindi il ricorrente non può dolersi in questa sede del disinteresse dimostrato per la causa svoltasi dinnanzi al giudice di prime cure; che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato; Per i quali motivi, richiamati gli art. 372 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 4 marzo 1996 di __________ è respinto . 2. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico. 3. Intimazione a:   - __________ Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente                                                          La segretaria