Sentenza o decisione senza scheda
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Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 31.01.1996 16.1996.3
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 16.96.00003 Lugano 31 gennaio 1996 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 gennaio 1996 presentato da __________ patr.__________ contro la sentenza 20 dicembre 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro promossa con istanza 31 ottobre 1995 da ____________________ rappr. __________ __________ con la quale l’istante chiedeva il pagamento di fr. 3’602.50 oltre accessori, domanda in seguito ridotta a fr. 3’042.30 e così accolta dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti, considerato in fatto e in diritto: che con istanza 30 ottobre __________ ha convenuto in giudizio il suo ex datore di lavoro __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’042.30 oltre accessori a saldo delle proprie pretese salariali; che con il querelato giudizio il pretore ha accolto l’istanza; che con atto ricorsuale datato 5 gennaio 1996 __________ è insorto contro il predetto giudizio; che giusta l’art. 398 cpv. 1 CPC, applicabile a titolo di diritto suppletorio per il rinvio di cui all’art. 418 CPC, il termine per impugnare una decisione emanata nell’ambito della procedura speciale per salari e mercedi, è di 10 giorni dalla notificazione della sentenza; che per il computo di questo termine non si tien conto del giorno dell’intimazione della decisione bensì di quello successivo indipendentemente se trattasi di un giorno feriale o festivo, differenza questa che ha invece un’importanza per la scadenza del termine (art. 131 cpv. 1 e cpv. 3 CPC); che per l’art. 398bis CPC il termine per ricorrere non è interrotto dalle ferie; che quindi, avendo l’insorgente ritirato la decisione impugnata il 22 dicembre 1995 come risulta dagli accertamenti effettuati presso il competente ufficio postale, il ricorso per cassazione datato 5 gennaio e spedito l’8 gennaio 1996 (cfr. timbro postale) è tardivo; che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato; Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC e l’art. 417 lett. e CPC pronuncia:
1. Il ricorso per cassazione 5 gennaio 1996 __________ è irricevibile .
2. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
3. Intimazione a:
- __________ Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello Il presidente La segretaria